Sentenza n. 1179/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: a) della determinazione del Dirigente del Settore II - Amministrativo RCG n. 929/2025 dell’11.4.2025 (pervenuta il successivo 15.4.2025), con cui è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi indetta a seguito della presentazione, da parte della società ricorrente, di un’istanza unica ai sensi del D. Lgs. n. 259/03, per la realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche nel comune di Ercolano, alla via dello Sbirro snc; b) del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli prot. MIC|MIC_SABAP-NAMET|05/02/2025|0002740-P del 5.2.2025 (solo adesso divenuto lesivo); c) del parere negativo del Responsabile dell’Ufficio Paesaggio prot. n. 9463/25 del 6.2.2025 (solo adesso divenuto lesivo); d) del parere negativo dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio prot. gen. IPA UF94FP U-0001515 del 24.2.2025 (solo adesso divenuto lesivo); e) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa all’istanza per la realizzazione di un’infrastruttura per comunicazioni elettroniche, unitamente ai pareri negativi paesaggistici e dell’Ente Parco
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti e tutorie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la conclusione negativa della conferenza di servizi e i pareri presupposti deducendo otto motivi. In primo luogo ha contestato l’incompetenza della Soprintendenza territoriale, sostenendo che la competenza decisoria spettasse alla Soprintendenza Speciale per il PNRR e che il relativo silenzio avesse determinato la formazione di un parere favorevole. Ha poi dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria dei pareri della Soprintendenza e dell’Ufficio comunale del Paesaggio, ritenuti generici e stereotipati, nonché illogicità, incongruità e disparità di trattamento, assumendo che l’impianto non avrebbe compromesso un contesto rurale già caratterizzato da edifici, tralicci e altri elementi verticali. Ha inoltre lamentato la violazione dell’obbligo di dissenso costruttivo, per la mancata indicazione di soluzioni alternative alla cosiddetta opzione zero, e l’invalidità derivata della determinazione conclusiva. Quanto al parere dell’Ente Parco, ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 38 delle N.T.A. del Piano del Parco, sostenendo che non fosse stata considerata l’indispensabilità dell’impianto per le esigenze della Protezione civile, nonché la falsa applicazione di ulteriori disposizioni delle N.T.A., ritenute riferibili alla comune attività edilizia e non agli impianti di telefonia mobile.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l’incompetenza della Soprintendenza territoriale e la formazione di un silenzio-assenso favorevole. L’art. 29 del d.l. n. 77/2021 attribuisce alla Soprintendenza Speciale per il PNRR la competenza ad adottare il provvedimento finale per gli interventi PNRR, ma riconosce alle Soprintendenze territoriali funzioni istruttorie; inoltre, nel caso concreto, la Soprintendenza Speciale era stata coinvolta nella conferenza, senza tuttavia esprimere valutazioni. I pareri negativi espressi dalle amministrazioni competenti alla tutela ambientale e paesaggistica erano quindi idonei a impedire il silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivati i pareri e il diniego finale, anche per relationem, poiché individuavano puntualmente le opere progettate, le loro dimensioni e caratteristiche e il contesto sottoposto a tutela, spiegando l’incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici e ambientali dell’area. Ha ribadito che il controllo giudiziale sulle valutazioni paesaggistiche è estrinseco e non può sostituire la valutazione tecnica dell’amministrazione, salvo manifesta illogicità, incoerenza o incompletezza. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata indicazione di alternative progettuali: l’amministrazione preposta alla tutela deve valutare la compatibilità dello specifico progetto, ma non è tenuta a suggerire modifiche o soluzioni che possano renderlo assentibile. Quanto al parere dell’Ente Parco, il TAR ha interpretato l’art. 38 delle N.T.A. nel senso che esso non vieta in assoluto nuovi impianti di telecomunicazione nel Parco, ma ne consente l’installazione solo quando siano assolutamente indispensabili e non altrimenti localizzabili per le esigenze indicate dalla norma. Nel caso concreto, la relazione della Protezione civile ha escluso l’indispensabilità dell’impianto, poiché il sistema IT-alert tramite cell broadcast è compatibile anche con reti 2G, 3G e 4G e la copertura esistente era sufficiente; non è stato quindi dimostrato che la specifica infrastruttura fosse necessaria né che non vi fossero alternative localizzative. Le plurime ragioni ostative erano autonome e sufficienti a sorreggere il diniego, con assorbimento delle ulteriori censure. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese, di cui 1.500 in favore del Comune e 1.500 in favore delle amministrazioni statali; spese compensate nei confronti della Regione Campania.
Norme richiamate
art. 29 d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 113/2021
Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026
La Soprintendenza Speciale per il PNRR adotta il provvedimento finale di tutela per i beni interessati dagli interventi PNRR, mentre le Soprintendenze territoriali conservano funzioni istruttorie e possono fornire il proprio apporto procedimentale.
art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003
Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ... e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali
Il silenzio-assenso non si forma quando, nel termine previsto, sia espresso un dissenso congruamente motivato da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o culturale.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 259/2003
La censura relativa al dissenso costruttivo è stata respinta: l’amministrazione tutoria non è obbligata a indicare opere o modifiche alternative idonee a rendere assentibile lo specifico progetto.
art. 38 N.T.A. del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio
La presenza di sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza (elettrodotti) e alta frequenza (impianti per l’emittenza radiotelevisiva, per la telefonia mobile, per la trasmissione satellitare, RADAR, radio-amatoriali e per ponti-radio) è incompatibile con le finalità del Parco. Non è consentita quindi la localizzazione di nuovi impianti e il potenziamento di quelli esistenti, con la esclusiva eccezione di quelli assolutamente indispensabili e non altrove localizzabili per le esigenze di servizio e alle necessità delle seguenti istituzioni: Ente Parco, Osservatorio Vesuviano, Protezione Civile, Forze Armate e di Pubblica Sicurezza.
La disposizione non stabilisce un divieto assoluto, ma consente nuovi impianti solo se siano assolutamente indispensabili e non localizzabili altrove per le esigenze contemplate dalla norma. L’onere di dimostrare tali condizioni grava sul proponente.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione dei pareri paesaggistici è sufficiente quando individua le caratteristiche concrete dell’intervento e le raffronta con i valori paesaggistici e ambientali tutelati, spiegando le ragioni effettive di incompatibilità.
Massime di principio
- Quando un intervento finanziato dal PNRR incide su beni culturali o paesaggistici, la Soprintendenza Speciale per il PNRR conserva la competenza all’adozione del provvedimento finale, mentre la Soprintendenza territoriale mantiene funzioni istruttorie e può esprimere valutazioni procedimentali; la partecipazione della Soprintendenza Speciale alla conferenza, senza successiva espressione di un proprio parere, non rende illegittimi gli apporti istruttori e i pareri negativi della Soprintendenza territoriale.
- Nel procedimento autorizzatorio per infrastrutture di comunicazione elettronica, il silenzio-assenso non si forma quando, entro il termine previsto, sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali.
- La valutazione di compatibilità paesaggistica è adeguatamente motivata quando descrive le caratteristiche concrete dell’opera, le raffronta con i valori tutelati e indica le ragioni specifiche per cui l’intervento è incompatibile; il sindacato del giudice amministrativo resta estrinseco e non può sostituire la valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione, salvo manifesta illogicità, incoerenza o incompletezza.
- L’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica o ambientale non è obbligata, in applicazione del principio del dissenso costruttivo, a suggerire modifiche progettuali o localizzazioni alternative per rendere assentibile il progetto sottoposto alla sua valutazione; deve valutare la compatibilità dello specifico intervento proposto.
- Una disposizione di piano che vieta nuovi impianti di telecomunicazione in un’area protetta, salvo quelli assolutamente indispensabili e non altrimenti localizzabili per specifiche esigenze istituzionali, non configura un divieto assoluto; tuttavia il proponente deve dimostrare entrambe le condizioni derogatorie, e il finanziamento dell’opera con fondi PNRR non prova di per sé la sua indispensabilità.
- Quando il diniego amministrativo è fondato su più ragioni autonome e ciascuna è legittima e sufficiente a sorreggerlo, l’accertata legittimità di alcune motivazioni consente di respingere il ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure.
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