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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22016/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto della Corte d'appello di Genova del 15/11/2022 che confermava l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ai sensi dell'art. 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011, sostenendo: 1) violazione dell'art. 23-bis d.l. n.137/2020 (conv. legge n.176/2020) per tardiva trasmissione delle conclusioni del Pubblico ministero al difensore (ricevute otto giorni prima dell'udienza anziché depositate e trasmesse entro il decimo giorno), senza che i giudici d'appello si fossero pronunciati su tale violazione; 2) violazione dell'art. 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011 come interpretato dalla Corte costituzionale (sent. n.24/2019), perché le condotte contestate non sarebbero produttive di reddito essendo per lo più tentativi di furto, dunque non sussisterebbe il requisito del vivere abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la tardiva trasmissione delle conclusioni del PM non integri automaticamente violazione del diritto di difesa: va dimostrato un concreto pregiudizio e qui il procedimento non risultava complesso e il difensore ha comunque depositato tempestivamente le proprie conclusioni scritte. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la valutazione di merito: il decreto impugnato ha evidenziato reati effettivamente produttivi di reddito (quattro furti e una ricettazione di uno smartphone di valore) e il ricorrente non ha fornito prove di redditi leciti sufficienti; quindi il requisito previsto dall'art. 1, lett. b) è stato adeguatamente motivato. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. b), d.lgs. n.159/2011

    La norma richiede che il soggetto 'viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose'; la Corte ha ritenuto che reati produttivi di reddito accertati (furti con ricettazione) e l'assenza di prove di redditi leciti possano giustificare la misura.

  • art. 23-bis, d.l. n.137/2020 conv. con legge n.176/2020

    La norma disciplina il giudizio d'appello con contraddittorio scritto e impone termini per il deposito e la trasmissione delle conclusioni del PM; la Corte ha interpretato che la tardiva trasmissione non determina di per sé violazione del diritto di difesa: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio all'attività difensiva.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n.159/2011

    Limita la sindacabilità in sede di cassazione della motivazione dei provvedimenti di prevenzione; la censura di merito sulla valutazione dei fatti non è normalmente ammissibile in questa sede.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di imporre una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione e fissato la somma in euro 3.000.

  • Corte costituzionale, sent. n.24 del 2019

    Citata come parametro interpretativo dell'art. 1 lett. b) d.lgs. n.159/2011; la decisione del ricorrente si fondava su tale giurisprudenza per sostenere un'interpretazione restrittiva, ma la Corte di cassazione ha ritenuto comunque fondata la valutazione concreta del giudice di merito circa la produttività di reddito di alcuni reati.

Massime di principio

  • La tardiva trasmissione delle conclusioni del Pubblico ministero nel giudizio d'appello scritto non comporta automaticamente nullità o violazione del diritto di difesa: il difensore deve dimostrare un concreto pregiudizio, ad esempio necessità di approfondimenti per la complessità del caso.
  • Per l'applicazione della sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011 è necessario accertare elementi concreti che indichino che il soggetto trae, anche parzialmente, sostentamento da attività delittuose; reati effettivamente produttivi di reddito e l'assenza di prove di redditi leciti possono validamente sostenere la misura.
  • In sede di Cassazione la valutazione di fatto e la ponderazione delle prove che fondano i provvedimenti di prevenzione sono limitatamente sindacabili: le censure che di fatto impugnano la valutazione probatoria sono spesso inammissibili.
  • La difesa che contesti la sussistenza del requisito economico deve allegare e documentare redditi leciti effettivi e durevoli; mere affermazioni generiche sull'attività lavorativa risultano insufficienti.
  • Ricorsi manifestamente infondati comportano l'obbligo di pagare le spese processuali e possono determinare l'imposizione di una somma a favore della cassa delle ammende; valutare attentamente la fondatezza prima di proporre ricorso.

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