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Sentenza

Sentenza del 30/06/2015 n. 2918 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Cessioni non imponibili IVA - Fuoriuscita beni dal territorio nazionale - Prova certa - Necessaria - Visto doganale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che la prova idonea è costituita dal documento doganale vistato dall'Ufficio doganale di uscita oppure dalla vidimazione apposta dal medesimo Ufficio sulla fattura. La documentazione alternativa può essere considerata sufficiente soltanto se presenta lo stesso carattere di certezza e incontrovertibilità; in mancanza, non consente di applicare la non imponibilità IVA.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di applicare il regime di fatturazione non imponibile IVA previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 633/1972 in relazione a beni asseritamente usciti dal territorio nazionale. Il punto centrale è la prova dell'effettiva esportazione: secondo il principio richiamato, il contribuente deve fornire una prova rigorosa, certa e incontrovertibile dell'uscita dei beni dall'Italia.

Norme richiamate

  • Art. 8 del d.P.R. n. 633/1972

    Regime di fatturazione non imponibile per le cessioni all'esportazione

    L'applicazione della non imponibilità IVA è subordinata alla dimostrazione dell'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale mediante una prova rigorosa e certa.

Massime di principio

  • Chi applica il regime di non imponibilità IVA per una cessione all'esportazione deve conservare una prova documentale oggettiva dell'uscita dei beni dal territorio nazionale.
  • Il documento doganale vistato dall'Ufficio di uscita o la vidimazione doganale sulla fattura costituiscono la prova tipica e privilegiata dell'esportazione.
  • Documenti commerciali, logistici o di trasporto diversi dalla documentazione doganale non sono automaticamente sufficienti: devono dimostrare l'esportazione in modo certo, preciso e non equivoco.
  • In caso di contestazione, l'assenza di una prova doganale idonea può comportare il recupero dell'IVA non applicata, oltre a eventuali sanzioni e interessi.

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