Ordinanza n. 3256/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro una misura antimafia
Esito
Favorevole al resistente (autorità prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia deducendo censure non specificate nel testo, volte a contestare la valutazione del primo giudice circa la contiguità della ricorrente con un soggetto ritenuto ai vertici di un sodalizio criminoso operante nel territorio di Trinitapoli e attivo nel traffico di sostanze stupefacenti e nelle estorsioni. L’appello cautelare mirava quindi alla riforma della reiezione della domanda cautelare nel giudizio avente ad oggetto la misura antimafia adottata dalle autorità resistenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché le censure dell’appellante non erano idonee a confutare la valutazione del TAR sulla contiguità della società con un soggetto ai vertici di un sodalizio criminoso. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente, nelle more della definizione del giudizio di primo grado, l’interesse pubblico a prevenire rischi di inquinamento della realtà economica da parte della criminalità organizzata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali; l’appello è stato respinto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il fumus boni iuris è insussistente quando le censure dell’appellante non risultano idonee a confutare la valutazione del giudice di primo grado circa la contiguità dell’impresa con soggetti collocati ai vertici di un sodalizio criminoso.
- Nella valutazione cautelare relativa a misure antimafia, l’interesse pubblico alla prevenzione del rischio di infiltrazione o di inquinamento dell’economia da parte della criminalità organizzata può prevalere sul pregiudizio allegato dall’impresa, nelle more della definizione del giudizio di merito.
- La conferma dell’ordinanza cautelare di primo grado può essere motivata mediante il richiamo alla tenuta delle valutazioni sulla contiguità dell’impresa con ambienti criminali, quando le censure d’appello non siano idonee a superarle.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1450/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1451/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1452/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1453/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 14005/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 14006/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →