Sentenza n. 763/2026 - Catania, Sezione 3
per l'esecuzione dell’ordinanza n. 3533/2022 del 27.05.2022 resa dal Tribunale civile di Catania nel procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis c.p.c., iscritto al n. 8842/2022 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza del Tribunale civile di Catania n. 3533/2022, passata in giudicato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero della Salute, chiedendo l’esecuzione dell’ordinanza civile che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di € 38.960,00, oltre interessi legali, nonché delle spese processuali, e domandando, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito il titolo, effettuando il 5 marzo 2026 un versamento di € 43.030,54. In camera di consiglio il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio l’irritualità della notificazione del ricorso, eseguita presso la sede reale del Ministero anziché presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente. Il ricorrente ha sostenuto che la notificazione avesse comunque raggiunto il proprio scopo e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il titolo esecutivo era stato integralmente eseguito e l’interesse del ricorrente risultava pienamente soddisfatto, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che anche nel giudizio di ottemperanza l’atto introduttivo contro un’Amministrazione dello Stato debba essere notificato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente, ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 1611/1933, come modificato dalla l. n. 260/1958. La notificazione irrituale sarebbe stata sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., ma tale adempimento è stato ritenuto inutile, considerata l’avvenuta esecuzione del giudicato e l’assenza di una concreta utilità della prosecuzione del giudizio. Il vizio di notificazione ha tuttavia inciso sulla regolazione delle spese: in ragione della mancata rituale evocazione in giudizio dell’Amministrazione e della sua mancata costituzione, le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato inoltre ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio a separato decreto per la liquidazione del compenso al difensore.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è soggetto alla regola generale di notificazione degli atti introduttivi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Gli atti introduttivi dei giudizi contro le Amministrazioni dello Stato devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità intimata.
art. 1 l. 25 marzo 1958, n. 260
Ha modificato la disciplina della notificazione degli atti giudiziari nei confronti delle Amministrazioni dello Stato richiamata dal Collegio.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In caso di mancata comparizione della parte intimata, il giudice deve disporre la rinnovazione delle notificazioni nulle, salvo i casi di inesistenza; nel caso concreto la rinnovazione è stata ritenuta inutile per l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la piena esecuzione del titolo giudiziale durante il processo, con integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Anche il ricorso per ottemperanza contro un’Amministrazione dello Stato deve essere notificato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente; la notificazione presso la sede dell’Amministrazione è irrituale.
- La notificazione nulla del ricorso, in caso di mancata comparizione dell’Amministrazione intimata, deve essere rinnovata ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., salvo che la rinnovazione risulti concretamente inutile per l’intervenuta integrale soddisfazione della pretesa e la cessazione della materia del contendere.
- L’irritualità della notificazione e la mancata rituale evocazione dell’Amministrazione possono giustificare la compensazione delle spese processuali, anche quando l’Amministrazione abbia eseguito il titolo nel corso del giudizio.
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