Sentenza n. 468/2026 - Genova, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 18.10.2022, n. 195.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 18 ottobre 2022, n. 195, relativa all'attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 18 ottobre 2022, n. 195, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2021/2022. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle annualità oggetto del giudizio. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro ulteriori 30 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il giudice ha ritenuto decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, necessario per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio è stato trattato quale azione di ottemperanza al giudicato, con ordine all'amministrazione di conformarsi al titolo esecutivo e previsione di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento specifico dell'obbligo risultante dal giudicato.
- Quando l'amministrazione non contesta nel merito l'inottemperanza e non dimostra di avere dato esecuzione al giudicato, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto, con fissazione di un termine per l'adempimento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione qualora persista l'inottemperanza oltre il termine assegnato.
- La condanna alle spese nel giudizio di ottemperanza segue la soccombenza; nella liquidazione può tenersi conto del carattere seriale della controversia e dell'assimilazione del giudizio alle procedure esecutive mobiliari.
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