Cassazione Civile, Ordinanza n. 26856/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società, ammessa al passivo di un fallimento dichiarato nel 1985 e chiuso solo nel 2015, aveva chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole della procedura. Dopo un primo rigetto, l'opposizione era stata accolta con liquidazione di un indennizzo di euro 9.500 e compensazione integrale delle spese; su ricorso per cassazione la decisione era stata già cassata con ordinanza n. 964/2019. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva confermato l'indennizzo ma aveva compensato per metà le spese dell'opposizione, del giudizio di legittimità e del rinvio, sul presupposto del parziale accoglimento della domanda indennitaria. La società ha quindi ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione degli artt. 384, 91 e 92 c.p.c., perché il giudice di rinvio non avrebbe potuto disporre alcuna compensazione, essendo già stato accertato dalla Cassazione il difetto dei presupposti della soccombenza reciproca; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 75 disp. att. c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello liquidato le spese in misura inferiore ai minimi tariffari e senza adeguata motivazione sulle singole voci, nonostante il deposito di note specifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudice di rinvio era vincolato al precedente arresto di legittimità, il quale aveva già escluso la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese; inoltre, ha ribadito che, nel procedimento di equa riparazione, la liquidazione di un indennizzo inferiore a quello domandato non integra soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione ex art. 92 c.p.c., poiché l'ammontare del danno è rimesso alla valutazione officiosa del giudice. Ha anche rilevato la violazione dei minimi tariffari di cui al d.m. n. 55/2014 nella liquidazione delle spese. Perciò ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89
è la legge applicata per la domanda di indennizzo da irragionevole durata del processo; il giudice liquida l'indennizzo secondo criteri autonomi e officiosi
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio è vincolato ai principi e agli accertamenti contenuti nella sentenza di cassazione che ha annullato la decisione
art. 91 c.p.c.
regola la soccombenza e la ripartizione delle spese di lite
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese richiede presupposti specifici; non è giustificata dal solo accoglimento solo parziale della domanda di equa riparazione
art. 375, n. 5, c.p.c.
richiamato nella fase camerale per la proposta di manifesta fondatezza
art. 380 bis c.p.c.
disciplinano la fissazione dell'adunanza e il deposito di memorie nel procedimento camerale
art. 75 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di liquidazione delle spese
art. 2233 c.c.
richiamato a sostegno dei criteri di determinazione del compenso del difensore
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
si applicano i parametri tariffari e i relativi minimi/massimi per la liquidazione delle spese; la Corte rileva la violazione dei minimi nel caso concreto
art. 1 d.m. 8 marzo 2018, n. 37
modifica il d.m. n. 55/2014 e consente la diminuzione massima del 50% dei valori medi
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto e agli accertamenti già compiuti dalla Corte di cassazione; non può riesaminare questioni già precluse dalla sentenza rescindente.
- Nel procedimento di equa riparazione la liquidazione di un indennizzo inferiore a quello richiesto non costituisce, di per sé, soccombenza reciproca né giustifica la compensazione delle spese, perché la quantificazione del danno non patrimoniale è rimessa al potere officioso del giudice.
- La compensazione delle spese processuali richiede i presupposti normativi espressamente previsti e non può essere disposta in base al solo esito quantitativamente ridotto della domanda.
- La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri vigenti e i relativi minimi; una riduzione entro i limiti di legge deve comunque essere coerente con lo scaglione applicabile e adeguatamente giustificata ove incida sulle singole voci.
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