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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23038/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi lavoratore)

La controversia

La lite nasce dalla domanda proposta originariamente da un lavoratore del settore minerario siciliano per ottenere la determinazione dei contributi dovuti, per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, sulla base dell'indennità mensile effettivamente liquidata. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che l'obbligo contributivo della Regione fosse soggetto a prescrizione, e dall'altro che il lavoratore avesse rinunciato a ogni pretesa creditoria verso la società regionale in due accordi conciliativi, rinuncia ritenuta estensibile anche ai diritti contributivi e quindi ostativa alla domanda. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) violazione della normativa regionale siciliana e delle norme statali richiamate, sostenendo che la contribuzione non fosse davvero "volontaria" ma un obbligo legale a carico della Regione e poi di RESAIS, con conseguente nullità di patti elusivi; 2) violazione degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c., lamentando la lesione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e l'irrilevanza di formule generiche di conciliazione; 3) violazione dell'art. 2113 c.c., poiché i diritti contributivi sarebbero indisponibili e non rinunciabili; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, affermando che la contribuzione prevista per i lavoratori del settore minerario siciliano ha natura obbligatoria e pubblicistica, non già volontaria in senso tecnico, e che pertanto non può essere neutralizzata da rinunce o transazioni tra lavoratore e soggetto tenuto al versamento; l'esame del quarto motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ha dichiarato assorbito il quarto, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata censurata perché aveva qualificato come volontaria la contribuzione e aveva ritenuto opponibili all'ente previdenziale le rinunce sottoscritte dal lavoratore, mentre la Cassazione ha ribadito che si tratta di un'obbligazione legale, inderogabile e assistita da nullità dei patti contrari.

Norme richiamate

  • art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei primi tre motivi.

  • art. 2114 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti a sostegno dell'assunto sull'automaticità delle prestazioni previdenziali.

  • art. 2115 c.c.

    È la norma decisiva: la Corte la interpreta nel senso che l'obbligo contributivo di natura pubblicistica, regolato da disciplina cogente e inderogabile, non può essere eluso da patti o rinunce; i patti contrari sono nulli.

  • art. 2116 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in collegamento con il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali.

  • art. 2113 c.c.

    La sua disciplina non è applicabile alla fattispecie, perché riguarda rinunce e transazioni su diritti disponibili o comunque non incide su un'obbligazione contributiva di diritto pubblico.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulle spese, rimasto assorbito.

  • art. 38 Cost.

    La Corte collega l'obbligazione contributiva pubblicistica ai diritti previdenziali tutelati costituzionalmente.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale impone a un soggetto pubblico l'onere di versare contributi previdenziali per categorie determinate di lavoratori, l'obbligazione ha natura legale e pubblicistica e non può essere confusa con una contribuzione volontaria in senso tecnico.
  • I patti di rinuncia o transazione conclusi tra lavoratore e soggetto obbligato al versamento non sono opponibili all'ente previdenziale se incidono su obblighi contributivi inderogabili; la disciplina dell'art. 2113 c.c. non governa la validità di tali pattuizioni quando vengono in rilievo diritti e obblighi di natura pubblica.
  • In presenza di un obbligo contributivo imposto dalla legge, la sua elusione mediante clausole abdicative o formule conciliative generiche comporta nullità dei patti contrari, con conseguente irrilevanza delle rinunce ai fini della pretesa contributiva.
  • Il giudice di merito deve qualificare correttamente la natura dell'obbligazione contributiva prima di valutare gli effetti di prescrizione, rinunce o transazioni; un errore sulla natura dell'obbligo determina violazione di legge e cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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