Sentenza n. 7166/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento del silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma sull’istanza di accesso agli atti, formulata dalle ricorrenti in data 24 novembre 2025 e per la conseguente declaratoria dell’obbligo della predetta Amministrazione di provvedere sull’istanza medesima, ordinandole di esibire e rilasciare copia dei documenti richiesti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso del 24 novembre 2025 relativa alla situazione debitoria tributaria di una società
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi richiedenti accesso)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, quali eredi con beneficio di inventario del socio accomandante deceduto di una società in accomandita semplice, hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate di accedere al Certificato Unico Debiti Tributari previsto dall’art. 364 del d.lgs. n. 14/2019 e agli atti impositivi — inclusi avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e processi verbali di constatazione — relativi ai debiti tributari pendenti della società. L’istanza era finalizzata a ricostruire il valore della quota del de cuius e, conseguentemente, l’asse ereditario, anche ai fini della redazione dell’inventario richiesto dall’art. 484 c.c. L’amministrazione non ha fornito un riscontro sostanziale, limitandosi a comunicare la trasmissione del sollecito all’ufficio competente. Le ricorrenti hanno quindi impugnato il silenzio serbato, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di esibizione e rilascio della documentazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’accesso fosse sorretto da un interesse concreto e attuale, essendo preordinato alla ricostruzione del valore della partecipazione del de cuius e dell’asse ereditario nell’ambito della successione beneficiata. In assenza di deduzioni contrarie da parte dell’amministrazione e degli altri soggetti intimati, il Collegio ha annullato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. Ha inoltre ordinato all’Agenzia delle Entrate di consentire alle ricorrenti la visione e l’estrazione di copia, anche per via telematica, dei documenti richiesti, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. n. 241/1990
Il silenzio serbato sull’istanza di accesso è stato qualificato come silenzio-diniego e annullato dal giudice.
art. 116, comma 4, c.p.a.
La disposizione è stata posta a fondamento dell’ordine rivolto all’amministrazione di consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copia, anche per via telematica, entro il termine assegnato.
art. 364 d.lgs. n. 14/2019
La norma è richiamata quale base del Certificato Unico Debiti Tributari richiesto dalle ricorrenti.
art. 484 c.c.
La redazione dell’inventario nell’accettazione con beneficio di inventario costituisce, nella motivazione del TAR, la finalità ulteriore che giustifica l’interesse all’accesso.
Massime di principio
- L’erede con beneficio di inventario ha un interesse concreto e attuale ad accedere alla documentazione tributaria relativa ai debiti di una società partecipata dal de cuius quando tale documentazione è necessaria per ricostruire il valore della quota sociale e l’asse ereditario.
- L’accesso documentale è legittimamente esercitato quando la richiesta di atti tributari è funzionale alla redazione dell’inventario successorio e alla valutazione delle passività incidenti sull’eredità.
- La mera trasmissione interna di un sollecito all’ufficio ritenuto competente non costituisce riscontro sostanziale all’istanza di accesso e non esclude la formazione del silenzio-diniego.
- Nel giudizio sul silenzio in materia di accesso, l’annullamento del silenzio-diniego può essere accompagnato dall’ordine all’amministrazione di consentire la visione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti, anche mediante modalità telematiche, entro il termine fissato dal giudice.
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