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Sentenza

Sentenza n. 49/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento: 1. del decreto del Prefetto di Ascoli Piceno protocollo nr. 0015115 del 16/03/2023 notificato in data 23/03/2023 dalla Questura di Ascoli Piceno con il quale è stata disposta la revoca della misura di accoglienza ai sensi dell'art. 14 c. 3 e dell'art. 23 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 142/2015 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 2257 del 30/09/2015 (All. 1); 2. di tutti gli atti del procedimento ad esso presupposti, connessi, collegati e susseguenti.

Giustizia amministrativa202300258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia, ritenendola ritualmente proposta ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Le spese processuali sono state compensate. La decisione sulla liquidazione delle spese del gratuito patrocinio è stata rimessa a un'apposita camera di consiglio del Collegio.

TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della misura di accoglienza

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Prefetto di Ascoli Piceno che disponeva la revoca della misura di accoglienza ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 23, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 142/2015, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e dal difensore, notificata all'Avvocatura dello Stato, che non vi si è opposta. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro il decreto di revoca.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, d.lgs. 142/2015

    Richiamato nel decreto prefettizio impugnato quale base normativa della revoca della misura di accoglienza; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

  • art. 23, comma 1, lettera d), d.lgs. 142/2015

    Richiamato nel decreto prefettizio impugnato quale base normativa della revoca della misura di accoglienza; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    La rinuncia ritualmente proposta consente di dichiarare l'estinzione del giudizio, in assenza di opposizione della parte resistente.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione di estinzione, senza ulteriore interpretazione nel testo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando sia sottoscritta dalla parte e dal difensore, ritualmente proposta e notificata alle altre parti senza opposizione, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali quando ne ravvisi i presupposti.
  • La domanda di liquidazione delle spese del gratuito patrocinio può essere trattata separatamente dal Collegio in un'apposita camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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