Cassazione Civile, Ordinanza n. 36590/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di primo grado, per asserita tardività del gravame. La lite nasceva da un avviso di accertamento IRAP per l'anno 2005, con recupero a tassazione di euro 27.446,00 e contestazione dell'aumento del valore delle rimanenze finali di immobili in corso di costruzione per euro 645.781,00; il giudice tributario di merito aveva qualificato il contratto stipulato con un terzo come appalto e non come vendita di cosa futura. Con il primo motivo la ricorrente lamentava la mancata motivazione e il mancato esame del merito sia in primo grado sia in appello. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 327 c.p.c. e sosteneva che, poiché la sentenza di primo grado era stata depositata oltre il termine legale e la comunicazione di deposito era avvenuta solo successivamente, il termine lungo per impugnare dovesse decorrere dalla comunicazione e non dal deposito, con conseguente tempestività del suo appello; invocava inoltre profili di legittimità costituzionale e la possibilità di rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha ritenuto che, nel processo tributario, per la parte costituita il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione/deposito della sentenza e non dalla comunicazione del deposito o del dispositivo; la ricorrente, avendo partecipato al giudizio di appello e all'udienza pubblica, non poteva invocare l'ignoranza del processo né la disciplina prevista per la parte non costituita. È stata quindi confermata la tardività dell'appello dichiarata dal giudice regionale. La Corte ha anche escluso la rimessione in termini, trattandosi di errore di diritto sul dies a quo, e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Nel processo tributario, il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; per le controversie instaurate dopo il 4 luglio 2009 il termine è semestrale. La comunicazione del deposito non sposta il dies a quo per la parte costituita.
art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La segreteria comunica alle parti costituite la data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
art. 37 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria entro trenta giorni dalla deliberazione; il dispositivo è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito.
art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Se nessuna parte notifica la sentenza, si applica l'art. 327 c.p.c.; la deroga per la parte non costituita richiede la dimostrazione di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e dell'avviso di fissazione dell'udienza.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
La rimessione in termini non opera quando la decadenza deriva da un errore di diritto sul momento iniziale del termine di impugnazione.
art. 6 CEDU
La Corte esclude che i principi dell'equo processo possano mutare la disciplina del termine lungo nel contenzioso tributario; richiama l'orientamento secondo cui l'art. 6 CEDU non si applica alle liti fiscali, salvo ipotesi sanzionatorie assimilabili al penale.
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario sono ammessi anche elementi presuntivi, a conferma dell'autonomia rispetto al processo penale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la comunicazione del deposito o del dispositivo della sentenza non fa decorrere il termine lungo di impugnazione: il dies a quo resta la pubblicazione/deposito della decisione.
- La disciplina derogatoria dell'art. 38 d.lgs. 546/1992, che consente l'impugnazione tardiva oltre il termine lungo, è riservata alla parte non costituita che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per vizi della notificazione introduttiva e dell'avviso di udienza.
- La parte costituita non può invocare l'ignoranza del processo né l'omessa o tardiva comunicazione di cancelleria per superare la decadenza dall'impugnazione; è onere del difensore verificare l'eventuale svolgimento del processo e l'avvenuto deposito della sentenza.
- La rimessione in termini non è utilizzabile per rimediare a un errore di diritto sulla decorrenza del termine di impugnazione.
- Nel contenzioso tributario, la disciplina delle impugnazioni e la formazione del giudicato sono autonome rispetto al processo penale; non è possibile trasporre automaticamente nel rito tributario le regole dettate per il penale sul deposito della motivazione e sulla decorrenza dei termini.
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