Sentenza n. 8270/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - n. 3891/2025, depositata e resa pubblica in data 28/03/2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 15954/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3891/2025, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e l’Amministrazione era stata condannata a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato nonostante la sua definitività e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, l’eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma non si sono costituiti e non hanno dedotto l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni dell’inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione e la definitività del titolo giudiziale, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza del Ministero, poiché, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva dato attuazione alla sentenza del giudice ordinario né aveva contestato l’inadempimento. Il giudice ha ribadito che il giudizio di ottemperanza è finalizzato a far conseguire al ricorrente vittorioso l’utilità concreta riconosciuta dal giudicato e che l’Amministrazione è sempre tenuta a conformarvisi, senza discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Ministero è stato ordinato a dare esatta esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia, assicurando alla ricorrente la fruizione della Carta o dell’equivalente e il pagamento delle somme dovute. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’attuazione del giudicato e delle altre pronunce esecutive.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza territoriale del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente, in sede di ottemperanza, la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la richiesta è stata formulata dalla ricorrente, ma non risulta accolta nel dispositivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è tenuta a dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, assicurando al titolare l’utilità concreta riconosciuta dalla pronuncia.
- L’Amministrazione non dispone di discrezionalità quanto all’an e al quando dell’esecuzione del giudicato e non può sottrarsi all’obbligo di conformazione invocando ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; residua al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive.
- L’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi dopo il passaggio in giudicato della pronuncia e dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, integra inottemperanza quando non sia dimostrato l’adempimento né siano fornite giustificazioni dell’omissione.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
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