Ordinanza n. 1514/2026 - Catania, Sezione 5
per l’annullamento in parte qua, previa idonea misura cautelare, dei seguenti atti e provvedimenti: 1) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 23 febbraio 2026 n. 1668, con la quale il Comune di Messina ha approvato e pubblicato la graduatoria definitiva di merito relativa al concorso per n. 100 Agenti di Polizia Locale del Comune di Messina, Area degli Istruttori, in cui il ricorrente risulta classificato al n. 201 posto con il punteggio di 89,50 (codice domanda 3K7ER7E95T), senza indicazione della riserva per i volontari nelle Forze Armate; 2) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 3 febbraio 2026 n. 884, con la quale il Comune di Messina ha approvato e pubblicato la graduatoria provvisoria del predetto concorso, in cui il ricorrente risulta classificato al n. 199 posto con il punteggio di 89,50 (codice domanda 3K7ER7E95T), senza indicazione della riserva per i volontari nelle Forze Armate; 3) nota Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 23 febbraio 2026 prot. n. 61998, trasmessa via p.e.c. in pari data, con la quale sono state rigettate le osservazioni alla graduatoria provvisoria di merito presentate dal ricorrente via p.e.c. in data 10 febbraio 2026; 4) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 17 marzo 2026 prot. n. 2483, con la quale si è preso atto delle rinunce di due candidati alla sottoscrizione del contratto, con contestuale scorrimento della graduatoria definitiva di merito; 5) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 26 marzo 2026 prot. n. 2839, con la quale è stato approvato lo schema di contratto di lavoro individuale ed è stata fissata la data di sottoscrizione e assunzione in servizio; 6) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 16 aprile 2026 prot. n. 3612, con la quale si è preso atto delle rinunce all’assunzione e delle dimissioni di alcuni candidati, con contestuale scorrimento della graduatoria definitiva di merito; 7) ove necessario, del bando approvato con determinazione dirigenziale 16 aprile 2024 n. 2901, nella parte in cui prevede che “[a]i sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, D.lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva di n. 20 (20% dei posti) posti per i volontari delle FF.AA. (riserva a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta)” (art. 15 “Riserva e preferenze a parità di merito”); 8) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso a quelli sopra indicati, avuto particolare riferimento ad eventuali provvedimenti di modifica della graduatoria e di assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l’ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per il profilo di interesse, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previo riconoscimento del titolo di riserva e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso; e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ex art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie provvisoria e definitiva, diniego delle osservazioni e successivi atti di scorrimento e assunzione relativi al concorso per 100 agenti di polizia locale, nella parte in cui non riconoscono al ricorrente la riserva per i volontari delle Forze Armate
Esito
La controversia
Il ricorrente, classificato al posto n. 201 della graduatoria definitiva con il punteggio di 89,50, ha impugnato gli atti della procedura concorsuale e, ove necessario, la clausola del bando relativa alla riserva di 20 posti in favore dei volontari delle Forze Armate. Ha dedotto la mancata indicazione e il mancato riconoscimento del titolo di riserva, chiedendo l’inclusione nel novero dei vincitori riservisti, nonché il risarcimento in forma specifica mediante rettifica della graduatoria. Considerato l’elevato numero dei candidati potenzialmente controinteressati e la possibile instabilità della graduatoria per effetto di rinunce e scorrimenti, ha chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati che potrebbero essere sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la controversia. Ha ritenuto che la qualità di controinteressati possa spettare non soltanto ai vincitori, ma anche agli idonei utilmente collocati in graduatoria, quando l’eventuale accoglimento del ricorso possa pregiudicare la posizione acquisita. In ragione dell’elevato numero dei soggetti interessati, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Comune di Messina, prescrivendo la pubblicazione dell’avviso, del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati, nonché specifici obblighi di conservazione e attestazione della pubblicazione. Ha fissato il termine del 12 giugno 2026 per la notificazione e del 25 giugno 2026 per il deposito della prova, avvertendo che l’inosservanza comporterà l’improcedibilità del ricorso. Quanto alla cautela, ha ritenuto che le questioni richiedano l’approfondimento della fase di merito e che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 29 settembre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di particolari difficoltà o dell’elevato numero dei destinatari, la notificazione del ricorso per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta di modalità speciali di notificazione.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Rilevante per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie non evocate in giudizio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Prevede che la mancata tempestiva notificazione e il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio comportino la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato in combinato disposto con l’art. 49, comma 3, per la conseguenza processuale dell’improcedibilità.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, di fissare direttamente tale udienza senza accordare una distinta misura cautelare.
art. 1014, commi 3 e 4, d.lgs. 66/2010
Norma richiamata dal bando quale base della riserva di posti in favore dei volontari delle Forze Armate.
art. 678, comma 9, d.lgs. 66/2010
Norma richiamata dal bando, insieme all’art. 1014, quale fondamento della riserva concorsuale.
art. 30 c.p.a.
Invocato dal ricorrente come fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica; la domanda non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi a oggetto una graduatoria concorsuale, la qualità di controinteressato può spettare anche ai candidati idonei utilmente collocati e non soltanto ai vincitori, qualora l’eventuale accoglimento del ricorso possa determinare il loro arretramento o la perdita dei benefici connessi alla posizione acquisita.
- Quando il numero dei controinteressati da evocare in giudizio è particolarmente elevato, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione, prescrivendo la pubblicazione dell’avviso, del ricorso, del provvedimento giudiziario e dell’elenco dei controinteressati.
- La notificazione per pubblici proclami deve indicare l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, le domande e una sintesi dei motivi, nonché rendere disponibili il ricorso integrale e l’ordinanza che autorizza la notificazione.
- La mancata notificazione o il mancato deposito tempestivo della prova dell’integrazione del contraddittorio comportano l’improcedibilità del ricorso.
- Nella fase cautelare, quando le questioni necessitano dell’approfondimento proprio del merito e l’urgenza può essere adeguatamente soddisfatta dalla sollecita fissazione dell’udienza pubblica, il giudice può fare applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a. senza concedere una distinta misura cautelare.
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