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Ordinanza

Ordinanza n. 163/2026 - Torino, Sezione 2

Per l’ottemperanza della sentenza n. 26/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Ghio, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1114/2023, pubblicata in data 24/01/2025, notificata in data 19/03/2025, passata in giudicato; con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202502220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, relativa alla ricostruzione della carriera

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, nonché la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Dopo il passaggio in decisione, il Ministero ha dedotto di avere dato esecuzione al giudicato mediante l'adozione di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, vistato, e mediante il pagamento al ricorrente della somma lorda di euro 2.932,91 a titolo di emolumento ad personam. Il Ministero ha depositato il decreto, il relativo visto e il prospetto della Ragioneria territoriale dello Stato, dal quale risultava l'esigibilità del pagamento. Il ricorrente non ha preso posizione su tali allegazioni. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sui tempi e sulle modalità dell'ottemperanza e sugli eventuali profili ancora inadempiuti.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza nel merito. Ha rilevato la necessità di verificare, alla luce della documentazione depositata dal Ministero, se il giudicato sia stato integralmente eseguito e se residuino obblighi o ritardi imputabili all'Amministrazione. A tal fine ha assegnato a entrambe le parti il termine di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare chiarimenti documentati sui tempi e sulle modalità dell'esecuzione, nonché sugli eventuali profili di inadempimento ancora esistenti. Ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 23 aprile 2026. Non è stata ancora adottata alcuna decisione sulla domanda di ottemperanza né sulla richiesta di astreinte.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma dovuta per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide ancora se ricorrano i presupposti per accordarla.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione documenta l'adozione di atti esecutivi e l'effettuazione o esigibilità di pagamenti, il giudice può acquisire d'ufficio o su richiesta chiarimenti documentati sui tempi e sulle modalità dell'esecuzione prima di stabilire se il giudicato sia stato integralmente adempiuto.
  • La mancata presa di posizione del ricorrente sulla documentazione prodotta dall'amministrazione non consente, da sola, di dichiarare eseguito il giudicato quando occorre verificare l'effettiva completezza dell'adempimento e l'eventuale permanenza di profili di inottemperanza.
  • La richiesta di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esaminata solo dopo l'accertamento dell'eventuale violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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