Cassazione Penale, Sentenza n. 7976/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colombo Marco era stato condannato in appello per il reato di appropriazione indebita. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'estinzione del reato per remissione di querela, allegando la remissione resa dalla persona offesa il 16/10/2023 davanti ai Carabinieri di Monza e la contestuale accettazione da parte del ricorrente. La remissione era intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ammissibile per introdurre la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione, richiamando il precedente della Sez. U. n. 24246/2004. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto
Utilizzato per spiegare la modalità di celebrazione del procedimento in Cassazione (contraddittorio scritto), non decisivo sulla questione dell'estinzione del reato ma rilevante per la regolarità del procedimento
art. 340, comma 4, cod. pen.
condanna al pagamento delle spese processuali
La norma è stata applicata per imporre all'imputato il pagamento delle spese processuali nonostante l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini, Rv. 227681)
ammette il ricorso per cassazione finalizzato a introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione
Giurisprudenza consolidata che autorizza l'ammissione in sede di cassazione di una remissione di querela intervenuta temporalmente dopo la sentenza impugnata ma entro il termine per il ricorso, purché la remissione sia ritualmente accettata
Massime di principio
- La remissione della querela estingue il reato perseguibile a querela di parte se è valida e accettata; il giudice deve dichiarare l'estinzione e annullare eventuali condanne relative.
- È possibile introdurre in Cassazione una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata se è stata resa prima della scadenza del termine per proporre impugnazione; la Corte di Cassazione può dunque esaminare tale elemento e disporre l'annullamento senza rinvio.
- La remissione deve essere "ritualmente" accettata dal destinatario (l'imputato) per avere effetto estintivo; l'atto di accettazione va documentato e prodotto nel processo.
- L'annullamento della sentenza per estinzione del reato non esclude la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nei casi previsti dall'ordinamento (art. 340 c.p.).
- In situazioni simili è fondamentale verificare i termini: la remissione intervenuta dopo la decisione di merito può comunque produrre effetti se è anterior alla scadenza del termine d'impugnazione; pertanto chi difende l'imputato deve produrre tempestivamente la documentazione probatoria della remissione e della sua accettazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7713/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7715/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7717/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7718/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7719/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7720/2024 del 22/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →