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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35167/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'11/04/2025 che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della continuazione tra le condanne pronunciate con tre sentenze. Il ricorrente deduceva travisamento dei fatti e illogicità della motivazione: la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che tra i fatti valutati nelle sentenze sub 2 e sub 3 fosse intervenuta una prolungata detenzione che avrebbe interrotto il medesimo disegno criminoso. In realtà, secondo il ricorrente, l'episodio riferito alla sentenza sub 3 (24/07/2020) era stato denunciato in stato di libertà e l'arresto in flagranza era intervenuto successivamente per il fatto della sentenza sub 2 (01/12/2020); inoltre erano evidenziati elementi di connessione tra le condotte (stessa tipologia di stupefacente: cocaina; stessi luoghi; modalità analoghe; quantitativi simili; medesimi nascondigli). Si chiedeva quindi il riconoscimento della continuazione, quantomeno tra le sentenze sub 2 e 3.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto fondato il motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze sub 2 (GUP 28/09/2021 irrev. 10/02/2023) e sub 3 (Corte d'appello 11/03/2024 irrev. 26/07/2024), per un evidente travisamento dei fatti da parte del giudice dell'esecuzione riguardo alla sequenza degli arresti e al periodo di custodia cautelare. Per questo punto l'ordinanza impugnata è stata annullata in parte e rinviata alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio. Quanto al mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza sub 1 (fatto del 15/09/2022), il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e manifestata infondatezza: la Corte di merito aveva congruamente motivato che l'apprezzabile lasso di tempo rendeva non plausibile un medesimo disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha richiamato il divieto per il giudice di legittimità di rinnovare la valutazione fattuale salvo vizi di illogicità o travisamento.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    La norma sulla continuazione è stata richiamata quale criterio sostanziale da applicare per unificare le condanne quando sussista un medesimo disegno criminoso; la Corte valuta la presenza di elementi sintomatici di continuità (omogeneità di fatti, temporalità, modalità).

  • d.P.R. 309/1990 art. 73

    art. 73, commi 1 e 4; comma 5

    Le condanne impugnate riguardano reati in materia di stupefacenti (cocaina). La Corte considera l'omogeneità della fattispecie di reato come elemento rilevante ai fini del riconoscimento della continuazione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla competenza e al procedimento per la dichiarazione della continuazione in sede esecutiva; utilizzata come riferimento procedurale nell'istanza del ricorrente.

  • art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione (violazione di legge e motivazione illogica): con questo vizio il ricorrente contestava la corretta applicazione delle norme sulla continuazione e la fondatezza fattuale delle argomentazioni del giudice dell'esecuzione.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (F.)

    Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 - 01

    Richiamato il principio secondo cui la Corte di legittimità è inibita a rinnovare la valutazione degli elementi fattuali della decisione impugnata, salvo che emergano vizi di travisamento o di manifesta illogicità; principio utilizzato per delimitare l'ambito della sindacabilità in Cassazione.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare, oltre all'omogeneità delle condotte (stessa tipologia di reato, modalità, luogo, quantitativi comparabili), la sussistenza di un medesimo disegno criminoso e una prossimità temporale che non sia stata effettivamente interrotta.
  • Un arresto o una custodia cautelare possono interrompere la continuità del disegno criminoso solo se determinano un'effettiva e prolungata impossibilità di proseguire l'attività delittuosa; la valutazione richiede accertamento preciso delle date e degli stati (denuncia in stato di libertà vs arresto).
  • Se il giudice dell'esecuzione travisa fatti rilevanti (es. sequenza temporale degli arresti), tale vizio può giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame sulla continuazione.
  • In sede di Cassazione è preclusa la rinnovazione della valutazione fattuale salvo errori di diritto, travisamento o motivazione manifestamente illogica; il ricorrente deve quindi circostanziare e documentare gli errori contestati.
  • Nelle domande in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione è fondamentale allegare documentazione processuale chiara (provvedimenti, annotazioni di arresto e periodi di custodia) per confutare ricostruzioni del giudice e dimostrare la persistenza del disegno criminoso.

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