Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30316/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il reclamo di Aiello avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di sorveglianza di Genova per tardività. Aiello ha impugnato sostenendo che il termine di dieci giorni per proporre il reclamo, scadente il 5 aprile 2021, doveva essere prorogato al 6 aprile 2021 perché il 5 aprile 2021 era il "lunedì dopo Pasqua" (giorno festivo), ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo corretto il calcolo del termine fatto dal ricorrente: il termine di dieci giorni dalla notificazione sarebbe scaduto il 5 aprile 2021, ma essendo quel giorno festività (lunedì dopo Pasqua) il termine si è prorogato automaticamente al 6 aprile 2021. Poiché il reclamo è stato depositato il 6 aprile 2021, doveva essere considerato tempestivo. L'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rinviata al Tribunale di sorveglianza di Genova per nuovo esame del reclamo.

Norme richiamate

  • art. 69-bis Ord. pen. (Legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Stabilisce che contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza sull'istanza di liberazione anticipata è proponibile reclamo al tribunale di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione.

  • art. 172, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che se il termine per proporre un atto processuale scade in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo; applicato al termine di dieci giorni per il reclamo.

  • art. 2, legge 22 dicembre 1949, n. 260

    Elenca tra le festività anche il "giorno di lunedì dopo Pasqua", motivo per cui il 5 aprile 2021 è stato considerato festivo e ha determinato la proroga del termine al 6 aprile 2021.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020

    Richiamata per confermare l'orientamento secondo cui il termine processuale è prorogato se scade in giorno festivo, in conformità all'art. 172, comma 3, c.p.p.

Massime di principio

  • I termini processuali per proporre reclami o impugnazioni si calcolano a partire dalla comunicazione o notificazione e devono tener conto delle proroghe automatiche previste per le festività dall'art. 172, c. 3 c.p.p.
  • Il "lunedì dopo Pasqua" è una festività ai sensi della legge n. 260/1949; se un termine scade in tale giorno il termine è prorogato al successivo giorno non festivo.
  • Se un atto è depositato nel giorno utile di proroga la sua tempestività va riconosciuta; un rigetto per tardività va verificato rispetto al computo che include le eventuali proroghe per festività.
  • Difensori e uffici giudiziari devono controllare il calendario delle festività legali quando calcolano scadenze processuali; una mancata considerazione delle festività può determinare l'annullamento del provvedimento per errata dichiarazione di inammissibilità.
  • In caso di dubbio sulla tempestività di un ricorso per effetto di una festività, conviene segnalare e documentare immediatamente la notifica e la decorrenza del termine per evitare eccezioni di inammissibilità basate su calcoli errati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.