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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09361/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato la rituale e tempestiva rinuncia al ricorso, intervenuta prima dell’adunanza camerale, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, poiché il Comune intimato non si era costituito. Ha anche precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, non si applica il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia originava da avvisi di accertamento TOSAP notificati dal Comune per gli anni 2018, 2019 e 2020. La società contribuente aveva impugnato gli atti; in primo grado l’impugnazione era stata rigettata, mentre in appello la decisione era stata solo parzialmente riformata. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Tuttavia, prima dell’adunanza camerale, la ricorrente depositava nota di rinuncia al ricorso, spiegando che, per un malfunzionamento del Portale dei Servizi Telematici, il medesimo ricorso era stato iscritto anche con diverso numero di R.G.; poiché l’altra controversia risultava ancora pendente e il Comune vi si era costituito, la società dichiarava di non avere interesse a coltivare questo autonomo giudizio e rinunciava al ricorso iscritto con il numero in oggetto.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è atto recettizio che non richiede accettazione ai fini dell’estinzione; gli adempimenti previsti servono soprattutto a regolare le spese e l’adesione della controparte. La rinuncia è ammissibile fino alla data dell’adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La norma non si applica quando il giudizio si conclude con estinzione per rinuncia, poiché è disposizione eccezionale e di stretta interpretazione, riferita a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo se è validamente e tempestivamente comunicata, senza necessità di accettazione della controparte.
  • La rinuncia al ricorso può essere effettuata sino alla data dell’adunanza camerale.
  • Se la parte intimata non si costituisce, il giudice può dichiarare l’estinzione senza provvedere sulle spese di lite.
  • La sanzione del contributo unificato aggiuntivo non opera quando il processo si chiude per estinzione a seguito di rinuncia, perché la disciplina è di stretta interpretazione e presuppone diversi esiti processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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