Cassazione Civile, Ordinanza n. 20665/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da una fideiussione rilasciata da un soggetto a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice verso una banca. Il Tribunale aveva accolto la domanda del fideiussore, dichiarandolo libero dalle obbligazioni di garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c. La Corte d'appello aveva invece accolto il gravame della banca, ritenendo non applicabile l'art. 1956 c.c. in ragione della clausola contrattuale di cui all'art. 5 della fideiussione, che poneva a carico del garante un obbligo di informarsi sull'andamento patrimoniale del debitore; aveva inoltre valorizzato la qualità di socio del fideiussore e rigettato il suo appello incidentale su ulteriori profili della garanzia e sulle spese. Nel ricorso per cassazione il fideiussore ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1956, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la banca aveva concesso ulteriore credito senza preventiva autorizzazione espressa del garante, e che la clausola contrattuale non poteva derogare alla disciplina legale; ha inoltre contestato la presunzione di conoscenza del peggioramento economico del debitore; (2) violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c.; (3) violazione degli artt. 115 e 2697 c.p.c. per erronea valutazione della prova sulla mancata attività di controllo del garante; (4) violazione della normativa antitrust e degli artt. 1418 e 1419 c.c. per asserita nullità della fideiussione conforme allo schema ABI; (5) censura sulle spese di lite; (6)-(8) ulteriori censure, relative all'appello incidentale, su validità ed elementi della fideiussione (artt. 1937, 1346, 1938, 1325 e 1418 c.c., oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, limitatamente alla censura concernente l'erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 1956 c.c., e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Ha ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda applicando il principio secondo cui, per utilizzare la fideiussione per obbligazioni future ex art. 1956 c.c., il creditore deve informare il fideiussore e ottenere una sua espressa autorizzazione specifica prima di concedere ulteriore credito, salvo il caso in cui il debitore sia una società di cui il fideiussore sia amministratore; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1956 c.c.
"io so e io ti autorizzo, quindi tu puoi"
La norma non si esaurisce nell'informazione sul peggioramento del debitore, ma richiede anche una speciale autorizzazione del fideiussore prima della concessione del nuovo credito; il mero silenzio o la mancata opposizione non bastano, salvo coincidenza tra fideiussore e legale rappresentante/amministratore della società debitrice.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova sulla conoscenza della situazione debitoria e sui controlli effettuati dal garante.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la presunzione di conoscenza del peggioramento economico del debitore principale.
art. 2 Cost.
Richiamato insieme agli artt. 1175 e 1375 c.c. per affermare l'operatività dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali.
art. 1175 c.c.
Richiamato come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto di garanzia e nella condotta della banca.
art. 1375 c.c.
Richiamato come norma di esecuzione del contratto secondo buona fede.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte d'appello.
art. 2, secondo comma, lettera a, L. 287/1990
Richiamato per sostenere la nullità della fideiussione conforme allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale.
art. 1418 c.c.
Richiamato per la dedotta nullità della fideiussione in relazione allo schema ABI.
art. 1419 c.c.
Richiamato con riferimento all'eventuale nullità parziale o totale della fideiussione.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
art. 1 d.m. 55/2014
Richiamato nel motivo sulle spese di lite per la liquidazione dei compensi.
art. 4 d.m. 55/2014
Richiamato nel motivo sulle spese di lite per la liquidazione dei compensi.
art. 5 d.m. 55/2014
Richiamato nel motivo sulle spese di lite per la liquidazione dei compensi.
art. 1937 c.c.
Richiamato nei motivi relativi alla validità della fideiussione e all'appello incidentale.
art. 1346 c.c.
Richiamato nei motivi relativi alla determinatezza dell'oggetto della garanzia.
art. 1938 c.c.
Richiamato nei motivi relativi alla validità della fideiussione omnibus e ai suoi requisiti.
art. 1325 c.c.
Richiamato nei motivi relativi agli elementi essenziali del contratto di fideiussione.
art. 1418, secondo comma, c.c.
Richiamato nei motivi relativi alla nullità del contratto di garanzia.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro di legittimità per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Usato come parametro di legittimità per le censure motivate come omesso esame o vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nella fideiussione per obbligazioni future, l'art. 1956 c.c. tutela il fideiussore quando il creditore, dopo il peggioramento delle condizioni del debitore, conceda nuovo credito senza averlo previamente informato e senza aver ottenuto una specifica autorizzazione del garante.
- L'onere previsto dall'art. 1956 c.c. non si riduce a un mero obbligo informativo: la struttura della norma richiede sia la conoscenza del peggioramento del debitore sia una manifestazione autorizzativa espressa del fideiussore.
- La speciale autorizzazione richiesta dall'art. 1956 c.c. non può desumersi dal semplice silenzio del fideiussore o dalla mancata opposizione; occorre una volontà autorizzativa specifica.
- La deroga all'art. 1956 c.c. può operare solo in presenza di coincidenza sostanziale tra fideiussore e debitore, come nel caso in cui il fideiussore sia anche legale rappresentante o amministratore della società garantita; la sola qualità di socio non è sufficiente a far presumere la preventiva autorizzazione.
- Una clausola contrattuale che imponga al fideiussore di informarsi sulle condizioni economiche del debitore non elimina, di per sé, l'onere legale del creditore di avvisare il garante e di ottenere la sua autorizzazione prima di concedere ulteriore credito.
- In tema di fideiussione, la valutazione della buona fede e correttezza deve essere coordinata con il contenuto tipico dell'art. 1956 c.c., che non può essere svuotato mediante una lettura solo informativa della clausola di garanzia.
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