Cassazione Penale, Sentenza n. 25600/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione di un presunto errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 675/2019 del Tribunale di Trento (06/09/2019). Nella motivazione della sentenza il giudice aveva ritenuto l'insussistenza dei fatti addebitati a Salvagnin sia con riferimento alla società Avto Motor Center (Slovenia) sia alla Sior s.a. (Svizzera). Tuttavia, nel dispositivo risultava una diversa formulazione delle formule assolutorie: per il capo a) una formula che indica "assenza di idonea e sufficiente prova che il fatto è previsto dalla legge come reato", per i capi b), c), e, f), l), m) una distinta dicitura e per i capi g), h), i) l'assoluzione "perché il fatto non sussiste". Il ricorrente ha sostenuto che questa differenziazione è in contrasto con la motivazione e costituisce un errore materiale da rettificare, chiedendo la correzione del dispositivo anche in vista dell'efficacia delle sentenze penali sui procedimenti tributari dopo il d.lgs. n.87/2024 e per un procedimento tributario pendente relativo agli stessi fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istituto della correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. può riguardare solo errori od omissioni evidenti ictu oculi, meramente materiali e non modificativi dell'atto, e non sia strumento per riformare valutazioni discrezionali o per rielaborare criticamente il decisum. La Corte ha affermato che la scelta della formula assolutoria nel dispositivo comporta valutazioni di merito non emendabili con il rimedio invocato; in ogni caso il dispositivo prevale sulla motivazione e, se il ricorrente ravvisa una difformità nondimeno apprezzabile, doveva proporre appello. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento, secondo equità, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'art. 130 è interpretato come rimedio limitato alla correzione di errori materiali o omissioni immediatamente percepibili (ictu oculi), non applicabile per rettificare scelte valutative, discrezionali o per riformare la sostanza del dispositivo di merito.
d.lgs. 74/2000 (art. 5, art. 4, art. 10)
Le norme del d.lgs. 74/2000 costituiscono l'oggetto delle imputazioni penali (presunti reati tributari) contestate all'imputato; la Corte le menziona nel quadro fattuale ma non le interpreta sostanzialmente nel provvedimento di inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente come motivo d'interesse (modifica della disciplina sull'efficacia delle sentenze penali nel processo tributario), ma la Corte sottolinea che il fatto dell'interesse non trasforma la natura del rimedio invocato: l'eventuale questione di efficacia doveva essere affrontata con gli strumenti processuali adeguati, non con la correzione di errore materiale.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. è ammessa solo per mere sviste o errori immediatamente verificabili (es. refusi, errori di calcolo) e non per modificare valutazioni di merito o formule che richiedono ricostruzione argomentativa.
- In caso di apparente difformità tra motivazione e dispositivo, il dispositivo prevale; se la difformità richiede una rielaborazione critica della decisione o incide sulla sostanza dell'assoluzione/condanna, il rimedio corretto è l'appello (o altra impugnazione ordinaria), non la correzione di errore materiale.
- Se la scelta della formula assolutoria impatta su procedimenti connessi (es. giudizio tributario), ciò non legittima l'uso estensivo dell'art. 130: occorre impugnare con gli strumenti appropriati e tempestivi per ottenere una rivalutazione di merito.
- La mera coerenza formale tra motivazione e dispositivo non è sempre sufficiente a giustificare la correzione: bisogna dimostrare un errore materiale manifesto, non una diversa opportunità interpretativa o una preferenza tra due prospettazioni possibili.
- Quando si ritiene sussistere una discrepanza rilevante che incide sui diritti delle parti, è preferibile proporre subito appello o il rimedio procedurale specifico piuttosto che istanze ex art.130, che hanno natura e limiti stringenti.
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