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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00559/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto aveva agito per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge Pinto per la durata asseritamente irragionevole di un giudizio civile iniziato nel 2007 davanti al tribunale, proseguito in appello e ancora pendente in cassazione. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione contro il diniego del primo giudice perché, nel fascicolo, risultava solo il decreto opposto e non anche il ricorso introduttivo del procedimento di equa riparazione né il fascicolo di parte contenente gli atti e i verbali del giudizio presupposto. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di varie norme processuali e del principio di non dispersione della prova, sostenendo che con il processo civile telematico non sarebbe più operativa la distinzione tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte e che il giudice avrebbe dovuto acquisire o utilizzare gli atti presenti nel fascicolo telematico; 2) violazione dell’art. 154 c.p.c., lamentando il mancato accoglimento della richiesta di proroga del termine assegnato per integrare la documentazione; 3) violazione della legge Pinto e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che l’indennizzo non poteva essere negato per la mancanza di copie autenticate, trattandosi di formalità non essenziale e non contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che la censura non rispettava l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c. e che comunque i giudici di merito avevano accertato l’assenza nel fascicolo di parte di documenti diversi dal decreto opposto. Quanto al secondo, ha osservato che la doglianza non colpiva la ratio decidendi, poiché la Corte d’appello aveva già considerato tempestiva l’istanza di proroga e, dunque, la questione era superata. Quanto al terzo, ha affermato che anche questa censura non attaccava la reale ragione del decisum, basata non sulla mancata autenticazione dei documenti, ma sulla loro materiale assenza dal fascicolo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e riferiti alla decisione impugnata; la censura è inammissibile se non coglie la ratio decidendi o non rispetta gli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui si fonda, riproducendone il contenuto rilevante e indicando dove siano stati prodotti nei gradi di merito.

  • art. 154 c.p.c.

    La censura sulla proroga del termine è stata ritenuta inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi del decreto impugnato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ha fondato la decisione su una questione di non contestazione o valutazione delle prove in senso stretto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che il decisum dipendesse da una valutazione della prova documentale nel merito.

  • art. 1-bis l. 24 marzo 2001, n. 89

    Richiamato dal ricorrente come base dell’indennizzo per equa riparazione.

  • art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 89

    Richiamato dal ricorrente per il diritto all’indennizzo da durata irragionevole del processo.

  • art. 165 c.p.c.

    Nel richiamo alle Sezioni Unite, è indicato tra le norme che continuano a prevedere la collocazione dei documenti nel fascicolo di parte anche nel sistema telematico.

  • art. 166 c.p.c.

    Come l’art. 165 c.p.c., è evocato per ribadire la permanenza dell’impianto codicistico sul fascicolo di parte.

  • art. 169 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella censura sul fascicolo telematico.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella censura sul fascicolo telematico.

  • art. 349 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella censura sul fascicolo telematico.

  • d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123

    Richiamato dal ricorrente nella censura relativa alla gestione telematica degli atti.

  • art. 72 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura relativa alla gestione dei fascicoli.

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura relativa alla gestione dei fascicoli.

  • art. 36 disp. att. c.p.c.

    Nel richiamo alle Sezioni Unite, la Corte sottolinea che la tenuta e conservazione del fascicolo informatico è stata equiparata a quella del fascicolo d’ufficio cartaceo, senza abolire la distinzione codicistica tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per evidenziare il rinvio alle modalità di produzione documentale tramite l’art. 196-quater.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    Richiamato come norma che disciplina le modalità di produzione dei documenti nel sistema telematico.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Indicato come riforma che non ha eliminato l’impianto codicistico sulla distinzione tra fascicoli.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura fondata sull’omesso esame o sulla mancata valutazione di documenti è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti rilevanti, il loro contenuto essenziale e la loro collocazione nel giudizio di merito.
  • La critica deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sull’assenza materiale di documenti dal fascicolo, è inconferente dedurre soltanto profili di proroga del termine o di autenticazione delle copie.
  • Nel processo civile telematico la disciplina codicistica dei fascicoli non risulta abrogata; il fascicolo informatico non elimina la distinzione tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte, pur armonizzandone la conservazione e la gestione.
  • La mancanza nel fascicolo di parte dei documenti posti a fondamento della domanda impedisce al giudice di valorizzarli, salvo che essi siano comunque ritualmente individuati e acquisibili secondo le regole processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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