Cassazione Penale, Sentenza n. 21285/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per tentato furto d'autovettura (artt. 56, 624, 625 c.p.). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che non risultano segni di effrazione sulla portiera, che l'uso del cacciavite non sarebbe idoneo a provocare danni visibili, che non è certo che abbia avuto tempo di introdursi nella vettura visto che alla vista delle forze dell'ordine si allontanò, e che pertanto mancavano atti idonei e diretti a impossessarsi del veicolo. Contesta inoltre l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché l'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua parte principale, confermando l'affermazione di responsabilità per il tentato furto e le valutazioni del merito riguardo a circostanze attenuanti e recidiva. Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. (violenza sulle cose), perché né il Tribunale né la Corte d'appello hanno chiarito in che cosa sia consistita l'attività di ripristino della serratura e non hanno dimostrato l'effettivo danneggiamento o la necessità di riparazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale aggravante e la questione è stata rimessa alla Corte d'appello di Catania, altra Sezione, per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è stato rigettato. È stata inoltre dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 56 (tentativo)
Il reato è stato valutato nella forma tentata; la Corte ha confermato che gli elementi raccolti erano sufficienti a ritenere la sussistenza del tentativo di furto.
Codice penale, art. 624 (furto)
La condotta è stata inquadrata come tentativo di furto d'auto. La Corte ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla base degli elementi di fatto valutati dal giudice di merito.
Codice penale, art. 625, n. 2 (aggravante: violenza sulle cose)
La Corte richiama l'interpretazione consolidata secondo cui l'aggravante richiede uso di energia che determini rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione della cosa o mutamento della destinazione e quindi la necessità di un'opera di ripristino. La semplice manipolazione o forzatura senza danno non integra l'aggravante. Per tale motivo la cassazione ha annullato la decisione limitatamente a questa circostanza, rinviando per chiarimenti.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) (controllo di legittimità sulla motivazione)
La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità è limitato alla coerenza logico-argomentativa della motivazione e non consente di rivedere autonomamente la valutazione probatoria fatta dal giudice di merito.
Disposizione straordinaria citata: art. 23 d.l. n. 137 del 2020 (requisitoria scritta)
Il Procuratore generale ha esercitato la facoltà prevista richiedendo annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante; la Corte ha dato parziale seguito a tale richiesta.
Codice di procedura penale, art. 624 (irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità)
La Corte ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nei termini previsti dalla norma, salvo la questione rimessa al rinvio relativa all'aggravante.
Massime di principio
- In sede di cassazione il controllo riguarda la logicità e la coerenza della motivazione: non è consentito riapprezzare nel merito le prove o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli accertamenti fattuali.
- Per integrare l'aggravante della violenza sulle cose ex art. 625 n.2 c.p. occorre dimostrare che l'uso di energia ha provocato rottura, guasto, danno, trasformazione della cosa o un mutamento di destinazione tali da richiedere un intervento di ripristino; la mera manipolazione o forzatura, se non accompagnata da danno, non è sufficiente.
- La presenza dell'imputato davanti allo sportello con un utensile idoneo (es. cacciavite), la scoperta in flagranza e la dichiarazione della vittima che aveva chiuso a chiave il veicolo possono costituire elementi idonei a fondare la responsabilità per tentato furto, purché il giudice di merito dia una motivazione coerente e non contraddittoria.
- Le valutazioni su circostanze attenuanti generiche e sulla recidiva restano in larga parte affidate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione presenta vizi logico-giuridici evidenti.
- Se dai motivi emergono profili non chiariti circa effetti materiali sulla cosa (es. necessità di riparazione), la Corte di legittimità può annullare la decisione limitatamente a quella questione e rinviare per un nuovo esame puntuale da parte del giudice di merito.
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