Sentenza n. 883/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1373/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 15.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1373/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1373/2024, pubblicata il 15 ottobre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 27 maggio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, alle statuizioni contenute nella decisione civile passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. L'esecuzione comprende anche le spese legali liquidate dal giudice ordinario, se non già pagate, nonché le spese liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente e nei successivi novanta giorni, provvederà in sostituzione dell'amministrazione il commissario ad acta nominato sin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una decisione passata in giudicato non venga spontaneamente eseguita dall'amministrazione destinataria, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dopo la notificazione della decisione.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento delle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non provveda entro il termine assegnato.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l'amministrazione, rimasta inadempiente rispetto al giudicato, abbia reso necessario il ricorso.
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