Sentenza n. 2923/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento 1) del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.I.0012388.11-09-2025 pubblicato in data 11.09.2025 relativo all'elenco contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta a tempo determinato nella scuola secondaria di primo grado, inseriti nel bollettino totale delle nomine generato dal Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione richiamato in premessa; 2) Decreto del Ministero dell'Istruzione - U.S.R. Campania - Istituto Comprensivo Statale "Savio-Alfieri” di Napoli 0004759 del 17.09.2025 che, in ottemperanza al Decreto precedente, “determina l'esclusione, con effetto immediato, della sig.ra Pezzella Caterina dalle graduatorie GPS come da MPI prot. 12388 del 11.09.2025, per la classe di concorso ADMM e la risoluzione del contratto a tempo determinato avvenuto in data 12.09.2025”. nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Decreto impugnato, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del Ministero dell'Istruzione - USR Campania e della successiva determina dirigenziale dell'Istituto Salvo-Alfieri, per i quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria di merito per le classi di concorso per le quali è stata esclusa, precisamente ADMM e a permanere nell'incarico assegnatole con contratto a tempo determinato del 12.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la classe di concorso ADMM e conseguente risoluzione del contratto a tempo determinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che la escludeva dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la classe di concorso ADMM, relativa al sostegno nella scuola secondaria di primo grado, nonché il successivo provvedimento dell'istituto scolastico che disponeva la risoluzione del contratto a tempo determinato stipulato il 12 settembre 2025. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere inclusa nella graduatoria e a permanere nell'incarico. Il TAR, con ordinanza collegiale, ha sottoposto al contraddittorio la questione del difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia riguardava il corretto collocamento individuale nella graduatoria in ragione del riconoscimento di un titolo conseguito all'estero. Il riconoscimento del titolo era già oggetto di un separato giudizio davanti al TAR Lazio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Ha qualificato gli atti impugnati come atti di mera gestione delle graduatorie, incidenti direttamente sulla posizione soggettiva della docente e sul suo diritto al corretto collocamento in graduatoria, anziché come esercizio di potere autoritativo di organizzazione generale del servizio scolastico. La controversia rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001. Il ricorso può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini e secondo le modalità dell'art. 11, comma 2, c.p.a. La pendenza davanti al TAR Lazio del distinto giudizio concernente il riconoscimento del titolo estero non modifica il riparto di giurisdizione sulla controversia relativa alla gestione della graduatoria. Le spese di lite sono state compensate, poiché il difetto di giurisdizione è stato rilevato d'ufficio.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
Le controversie relative ad atti di mera gestione delle graduatorie e alla posizione individuale del docente spettano alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Il ricorso può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini e con le modalità previste dalla norma sulla translatio iudicii.
art. 60 c.p.a.
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti in camera di consiglio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione del difetto di giurisdizione è stata sottoposta previamente al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Le controversie concernenti atti di mera gestione delle graduatorie scolastiche, che incidono direttamente sul diritto soggettivo del docente al corretto collocamento in graduatoria e sull'assegnazione dell'incarico, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.
- La circostanza che la posizione in graduatoria dipenda dal riconoscimento di un titolo di studio conseguito all'estero non modifica, quanto agli atti di gestione della graduatoria, il riparto di giurisdizione: la controversia sulla gestione individuale della graduatoria resta devoluta al giudice ordinario, mentre la distinta questione relativa al riconoscimento del titolo può essere oggetto di separato giudizio.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini e secondo le modalità dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
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