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Sentenza

Sentenza n. 124/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Deruta n. 247 del 15 dicembre 1986, notificata in forma incompleta all’odierna ricorrente con raccomandata ricevuta in data 14 novembre 2024, con la quale si ordinava a Vittorio Ronca la riduzione in pristino, entro novanta giorni dalla notifica della detta ordinanza, dello scavo di sbancamento di un terreno in Frazione Pontenuovo, nonché del provvedimento che si ritiene allegato a detta ordinanza del Comune di Deruta, del quale, però, è stata ricevuta solamente la seconda pagina.

Giustizia amministrativa202500041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: notifica del 2024 dell'ordinanza comunale del 1986 di riduzione in pristino di uno scavo di sbancamento e della relativa nota di trasmissione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 247 del 15 dicembre 1986, notificatale nel novembre 2024, nonché la nota di trasmissione ricevuta in forma incompleta. Ha dedotto, in particolare: l'insufficiente individuazione, a distanza di molti anni, delle caratteristiche e delle dimensioni dello sbancamento; l'impossibilità sopravvenuta di ripristinare lo stato dei luoghi e i rischi per la stabilità del terreno derivanti dall'esecuzione dell'ordinanza; l'omessa verifica, da parte del Comune, della fattibilità tecnica del ripristino e dell'interesse pubblico attuale; la mancata consegna della prima pagina della nota di trasmissione, con conseguente lesione del diritto di difesa. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità delle censure rivolte contro l'ordinanza del 1986, già conosciuta dalla ricorrente almeno dal 27 settembre 2022, nonché l'inammissibilità delle doglianze concernenti la sopravvenuta impossibilità di esecuzione, riferibili eventualmente alla fase esecutiva o a una futura revoca e non a vizi originari dell'ordinanza. Il TAR ha rilevato d'ufficio l'omessa notificazione del ricorso a Renato Antonio Presilla, proprietario del fondo a monte e autore del precedente ricorso contro il silenzio del Comune volto a ottenere l'esecuzione dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notificazione a una parte necessaria, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. b), e 41, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto che il precedente proprietario del fondo a monte fosse controinteressato in senso tecnico, in quanto titolare di un interesse legittimo concreto e contrapposto alla conservazione dell'ordinanza repressiva: egli aveva infatti promosso il precedente giudizio contro l'inerzia comunale, allegando una situazione di pericolo e chiedendo l'esecuzione dell'ordinanza. Ha ravvisato anche l'elemento formale, poiché il controinteressato era facilmente individuabile considerando l'evoluzione complessiva del rapporto amministrativo e processuale, i precedenti giudizi, la comunicazione di avvio del procedimento e i richiami contenuti nella nota comunale del 2024. La ricezione incompleta della nota non escludeva tale individuabilità, essendo superabile con una richiesta al Comune della pagina mancante; inoltre la ricorrente aveva più volte menzionato il soggetto nel ricorso. Il TAR ha aggiunto che le censure sull'individuazione dello sbancamento erano comunque irricevibili, perché l'ordinanza era già conosciuta dal 2022 e la notificazione del 2024 non rimetteva in termini per contestarla. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la mancata consegna di una pagina costituiva una mera irregolarità della notificazione, eventualmente superabile mediante motivi aggiunti dopo l'acquisizione dell'atto integrale, ma non un vizio dell'atto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge.

    L'omessa notificazione del ricorso a un controinteressato necessario determina l'inammissibilità dell'azione di annullamento. Il controinteressato può essere individuato non solo testualmente nell'atto, ma anche agevolmente in base all'atto e all'evoluzione complessiva del rapporto amministrativo e processuale.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando manchi una condizione o un presupposto processuale, nel caso di specie la notificazione a una parte necessaria.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Disciplina le conseguenze dell'inottemperanza all'ordine di demolizione o di ripristino, compresa l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale; la vicenda esecutiva dell'ordinanza repressiva può incidere sulla posizione dell'attuale proprietario e sui poteri dell'amministrazione.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, comprese le ordinanze repressive degli abusi edilizi, acquistano efficacia nei confronti dei destinatari con la comunicazione.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    L'amministrazione conserva il potere di rivalutare l'ordinanza repressiva e di procedere eventualmente alla revoca qualora ricorrano i relativi presupposti, anche in relazione al mutamento della situazione di fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di annullamento, il controinteressato necessario è individuato dalla simultanea presenza di un elemento formale, costituito dalla sua menzione o agevole individuabilità nell'atto e nel complessivo assetto del rapporto controverso, e di un elemento sostanziale, costituito dalla titolarità di un interesse legittimo concreto, diretto e contrapposto al ricorso, volto alla conservazione dell'utilità derivante dall'atto.
  • L'individuazione del controinteressato non dipende esclusivamente dal tenore letterale originario dell'atto impugnato, ma può risultare anche dall'evoluzione del rapporto amministrativo e da precedenti contenziosi riguardanti il medesimo illecito o procedimento, quando tali elementi rendano il soggetto facilmente riconoscibile al ricorrente.
  • Il soggetto che abbia promosso un giudizio contro l'inerzia dell'amministrazione per ottenere l'esecuzione di un provvedimento repressivo può assumere la qualità di controinteressato necessario nel successivo giudizio promosso dal destinatario o dall'attuale proprietario contro quel provvedimento, se vanta un interesse legittimo concreto alla sua conservazione e attuazione.
  • La notificazione incompleta di una pagina di un atto amministrativo costituisce, di regola, una mera irregolarità quando il contenuto possa essere acquisito mediante richiesta all'amministrazione o tramite il deposito dell'atto integrale nel processo; tale irregolarità non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto e può essere fronteggiata, se necessario, con motivi aggiunti.
  • La notificazione successiva di un provvedimento già conosciuto dal destinatario non riapre il termine per impugnarne il contenuto originario, né determina la rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoria

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