Sentenza n. 14917/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei seguenti atti e provvedimenti: - della notifica dell’esito del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado superiore, notificata in data 13.12.2023, afferente alla valutazione per l’anno 2023, dei Tenenti Colonnelli del ruolo normale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente a disposizione; - della lettera Prot. -OMISSIS- di Direzione Generale per il Personale Militare II REPARTO – 4^ DIVISIONE; - della lettera Prot. -OMISSIS-di Direzione Generale per il Personale Militare II REPARTO – 4^ DIVISIONE; - dell’esito della graduatoria evincibile on line in cui si inserisce il ricorrente al -OMISSIS-posto degli idonei, e quindi al -OMISSIS-posto dei non vincitori con una votazione di -OMISSIS-; - in parte qua, i non conosciuti verbali della Commissione giudicatrice, e ogni altro atto adottato dalla medesima nella parte in cui sia lesivo della posizione del ricorrente; - ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente. ed, ove possa occorrere, - del bando di concorso, nella parte in cui disciplinano i titoli dei ricorrenti e le schede di sintesi. per l’accertamento e la declaratoria Dell’idoneità del ricorrente e della sua collocazione in graduatoria tra i vincitori. Con l’adozione di ogni e più opportuno provvedimento, anche in via cautelare, quindi all’esito dell’istruttoria e nelle more della decisione di merito. In via istruttoria: si chiede di voler disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. che sia volta a valutare i titoli del ricorrente, oggetto del giudizio impugnato, individuando l’organo competente e assegnando i relativi criteri. Precisamente, la difesa del ricorrente chiede che vengano rivalutati tutti i titoli del ricorrente al fine di verificare l’erroneità della collocazione in graduatoria del ricorrente alla posizione -OMISSIS- con un voto di -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/6/2024: avverso e per l’annullamento, oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, dei seguenti ulteriori atti e provvedimenti ostesi dal Ministero della Difesa a seguito di ordinanza, con p.e.c. del -OMISSIS-: - dell''intero procedimento di avanzamento e precisamente: della lettera Prot. -OMISSIS-di Direzione Generale per il Personale Militare II REPARTO – 4^ DIVISIONE, nella misura in cui il procedimento di avanzamento viene avviato ed effettuato anche in favore del Col. rn Co.sa. spad-OMISSIS-ed il Ten. Col. rn Co.sa. spad -OMISSIS-, colonnelli che non hanno formulato l''atto di partecipazione; - di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; - della notifica dell’esito del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado superiore, notificata in data 13.12.2023, afferente alla valutazione per l''anno 2023, dei Tenenti Colonnelli del ruolo normale del Corpo sanitario dell''Esercito in servizio permanente a disposizione; - della lettera Prot. -OMISSIS- di Direzione Generale per il Personale Militare II REPARTO – 4^ DIVISIONE (All. 2); - della lettera Prot. -OMISSIS-di Direzione Generale per il Personale Militare II REPARTO – 4^ DIVISIONE (All. 3); - dell''esito della graduatoria evincibile on line in cui si inserisce il ricorrente al -OMISSIS-posto degli idonei, e quindi al -OMISSIS-posto dei non vincitori con una votazione di -OMISSIS- (All. 4); - in parte qua, i non conosciuti verbali della Commissione giudicatrice, e ogni altro atto dottato dalla medesima nella parte in cui sia lesivo della posizione del ricorrente; - ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente. ed, ove possa occorrere, del bando di concorso, nella parte in cui disciplinano i titoli dei ricorrenti e le schede di sintesi. in ogni caso, per l’accertamento e la declaratoria dell’idoneità del ricorrente e della sua collocazione in graduatoria tra i vincitori. Con l’adozione di ogni e più opportuno provvedimento, anche in via cautelare, quindi all''esito dell''istruttoria e nelle more della decisione di merito. In via istruttoria, si chiede di voler disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. che sia volta a valutare i titoli del ricorrente, oggetto del giudizio impugnato, individuando l’organo competente e assegnando i relativi criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello per l’anno 2023, con collocazione del ricorrente tra gli idonei non vincitori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente a disposizione, dai quali era risultato idoneo ma non iscritto nel quadro di avanzamento, per insufficienza del punteggio rispetto ai cinque posti disponibili. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, il difetto di istruttoria e motivazione e l’illogicità, lamentando che la comunicazione dell’esito non indicava i punteggi attribuiti ai concorrenti. Ha poi censurato il giudizio della Commissione superiore di avanzamento per violazione dell’art. 97 Cost., del bando, degli artt. 1032, 1057, 1058 e 1060 del d.lgs. 66/2010, degli artt. 700-710 del d.P.R. 90/2010 e dell’art. 3 della l. 241/1990, deducendo travisamento, disparità di trattamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che non fossero stati adeguatamente valutati un master universitario di secondo livello, un corso di formazione manageriale e alcuni encomi, e che vi fosse una contraddizione tra espressioni descrittive analoghe e punteggi numerici differenti attribuiti ai vari ufficiali. Con un ulteriore motivo ha contestato l’ostensione solo parziale della documentazione e ha insistito per l’accesso e per una verificazione tecnica. Con i motivi aggiunti, dopo aver ottenuto documentazione mediante le ordinanze istruttorie, ha dedotto anche che due ufficiali inseriti in graduatoria non avessero sottoscritto l’atto di partecipazione e dovessero essere esclusi, nonché la mancata considerazione dei titoli culturali, degli encomi e delle qualità morali, fisiche e professionali, la disparità di trattamento e l’assenza di criteri uniformi. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento della propria idoneità con collocazione tra i vincitori.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Il primo motivo del ricorso introduttivo, relativo alla mancata indicazione immediata dei punteggi, è stato ritenuto non più attuale perché il ricorrente aveva acquisito conoscenza del punteggio nel corso del giudizio. Il motivo relativo all’accesso è stato parimenti ritenuto privo di interesse, poiché la documentazione procedimentale e quella personale dei controinteressati evocati erano state ostese in esecuzione delle ordinanze adottate ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha affermato che i giudizi di avanzamento a scelta costituiscono valutazioni di merito connotate da ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di macroscopiche incoerenze, irragionevolezze, errori evidenti o rotture dell’uniformità del criterio valutativo. La procedura comporta una valutazione globale e in assoluto di ciascun ufficiale, non una comparazione voce per voce tra i candidati. Il ricorrente aveva estrapolato singoli titoli, quali il master, il corso manageriale e gli encomi, senza dimostrare una superiorità complessiva e macroscopica rispetto ai controinteressati in relazione a tutti i parametri dell’art. 1058, comma 5, del d.lgs. 66/2010. I titoli culturali non attribuiscono automaticamente una posizione di preminenza, devono essere valutati in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo e alla loro funzionalità rispetto ai compiti militari, e non richiedono una motivazione analitica titolo per titolo. La Commissione può compensare la presenza di un titolo in capo a un candidato con altri elementi curriculari o professionali degli altri scrutinandi. Anche gli encomi devono essere apprezzati nel quadro complessivo della carriera e non determinano da soli la superiorità del candidato. Il punteggio numerico costituisce il principale veicolo motivazionale del giudizio, mentre le espressioni verbali hanno funzione ancillare e non devono corrispondere automaticamente a specifici punteggi. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata sottoscrizione dell’atto di partecipazione da parte di due ufficiali: tale sottoscrizione non costituisce manifestazione di volontà necessaria per partecipare alla procedura, la cui partecipazione è prevista ex lege per gli ufficiali in possesso dei requisiti, ma serve esclusivamente a consentire la comunicazione telematica dell’esito in sostituzione della comunicazione cartacea. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore del Ministero della Difesa, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori e rimborso forfettario del 15%; le spese sono state compensate nei rapporti con il controinteressato costituito.
Norme richiamate
art. 1058 d.lgs. 66/2010
La valutazione riguarda le qualità morali, di carattere e fisiche; le benemerenze di guerra e le qualità professionali; le doti intellettuali e di cultura; l’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
La norma definisce i parametri del giudizio di avanzamento e impone una valutazione globale dell’ufficiale, non una comparazione atomistica dei singoli titoli.
artt. 1057-1060 d.lgs. 66/2010
Disciplinano l’avanzamento a scelta, fondato sull’attribuzione di un punteggio complessivo individuale e sulla posizione conseguita nella graduatoria.
art. 707 d.P.R. 90/2010
La personalità intellettuale e culturale dell’ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui appartiene e all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l’Amministrazione.
I titoli culturali e formativi rilevano in funzione della loro attinenza ai compiti svolti e da svolgere, non per il solo possesso astratto.
artt. 701-710 d.P.R. 90/2010
Prevedono la scheda riassuntiva e l’attribuzione dei punteggi relativi ai distinti parametri di valutazione, senza imporre una motivazione analitica titolo per titolo.
art. 1067, comma 5, d.lgs. 66/2010
Agli ufficiali valutati per l’avanzamento è data comunicazione dell’esito.
La comunicazione dell’esito avviene dopo la conclusione della procedura valutativa; l’atto di partecipazione utilizzato per la comunicazione telematica non integra un requisito di partecipazione.
artt. 1099 e 2250-ter d.lgs. 66/2010
La partecipazione alla procedura di avanzamento degli ufficiali in possesso dei requisiti è prevista ex lege e non dipende dalla sottoscrizione di un atto partecipativo.
art. 1051 d.lgs. 66/2010
Individua le cause di esclusione dalla procedura, che non comprendono la mancata sottoscrizione dell’atto utilizzato per la comunicazione telematica dell’esito.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Ha consentito al giudice di ordinare l’ostensione della documentazione procedimentale e personale rilevante, facendo venir meno l’interesse alla censura relativa all’accesso.
Massime di principio
- I giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali costituiscono valutazioni globali di merito, caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di errori macroscopici, manifesta irragionevolezza o palese incoerenza nell’applicazione dei criteri.
- L’avanzamento a scelta si fonda sulla valutazione individuale e complessiva di ciascun ufficiale e sulla posizione risultante dal punteggio finale; non richiede una comparazione voce per voce tra i candidati.
- Per dimostrare l’eccesso di potere in senso relativo non è sufficiente indicare singoli titoli o encomi posseduti dal ricorrente e non posseduti dai promossi: occorre provare una superiorità complessiva, macroscopica e immediatamente percepibile rispetto agli altri ufficiali, considerando tutti i parametri normativi di valutazione.
- I titoli culturali e formativi rilevano in relazione alla loro attinenza alla fisionomia istituzionale del ruolo e alla funzionalità rispetto ai compiti militari; il loro possesso non attribuisce automaticamente una posizione di preminenza e non impone alla Commissione una motivazione analitica titolo per titolo.
- Nel giudizio di avanzamento il punteggio numerico costituisce il principale veicolo della motivazione, mentre le espressioni verbali sintetiche hanno funzione ancillare e non devono corrispondere automaticamente a specifici punteggi.
- La partecipazione alla procedura di avanzamento degli ufficiali in possesso dei requisiti è prevista dalla legge; la sottoscrizione dell’atto di partecipazione richiesto dalla piattaforma telematica serve esclusivamente a consentire la comunicazione digitale dell’esito e la sua omissione non determina l’esclusione dalla procedura né l’invalidità della graduatoria.
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