Sentenza del 05/07/2016 n. 5857 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - INCOMPLETEZZA FISICA - Termine perentorio ex art. 617 c.p.c. - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha dedotto l’incompletezza fisica della cartella di pagamento, lamentando la mancanza di alcune pagine nell’esemplare notificato e sostenendo, di conseguenza, l’invalidità dell’atto per difetto di conoscibilità integrale della pretesa.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta soggetta al termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c., decorrente dalla notificazione della cartella, poiché la mancanza di pagine costituisce un’irregolarità formale del titolo esecutivo. Inoltre, l’atto è stato considerato idoneo a raggiungere il proprio scopo, avendo comunque informato il contribuente dell’esistenza della pretesa erariale. Il contribuente, qualora avesse necessità di esaminare integralmente la cartella, avrebbe dovuto richiederne copia completa e contestare tempestivamente il vizio.
Norme richiamate
Art. 617 c.p.c.
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le irregolarità formali della cartella, inclusa la sua incompletezza materiale, devono essere contestate entro venti giorni dalla notificazione; il termine è perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza dalla possibilità di far valere il vizio.
Massime di principio
- La mancanza di pagine nella cartella notificata costituisce normalmente un vizio formale del titolo esecutivo e non un motivo di nullità deducibile senza limiti di tempo.
- La contestazione deve essere proposta entro venti giorni dalla notificazione, secondo il termine perentorio dell’art. 617 c.p.c.
- Se la cartella consente comunque al contribuente di comprendere l’esistenza e l’oggetto della pretesa, l’atto può considerarsi idoneo a raggiungere il proprio scopo.
- Il contribuente che riceva una cartella incompleta dovrebbe richiedere immediatamente all’agente della riscossione una copia integrale e valutare tempestivamente l’impugnazione.
- La mera incompletezza materiale non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto: occorre verificare sia la tempestività della contestazione sia l’effettiva lesione del diritto di difesa.
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