Sentenza n. 4778/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS--Sic-R emesso in data 04.05.2026 dal Comando Generale dell Arma dei Carabinieri – II Reparto – SM – Ufficio Sicurezza notificato agli scriventi Avv.ti in data 05.05.2026 e recante il rigetto per la parte di competenza dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 27.03.2026 dallo Studio Legale Maiella Carbutti al fine di conoscere tutta la documentazione utilizzata dall’amministrazione per giungere al provvedimento n. -OMISSIS--7-T-35-1-AC del 02.03.2026 recante il trasferimento d’autorità del Sig. -OMISSIS-. Di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale ad oggi non conosciuto, con espressa riserva per motivi aggiunti. E PER L ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente di accedere prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 27.03.2026 con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti classificati utilizzati per il trasferimento d'autorità del militare dalla sede estera alla Legione Carabinieri Campania
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, appuntato scelto impiegato presso il Consolato Generale d'Italia a Shanghai, ha impugnato il diniego opposto dall'Ufficio Sicurezza del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri alla richiesta di accesso difensivo alla documentazione utilizzata per adottare il provvedimento di trasferimento d'autorità del 2 marzo 2026. L'istanza, presentata ai sensi della legge n. 241/1990, mirava a ottenere copia di tutti gli atti e documenti utilizzati o prodotti dall'Amministrazione, in vista dell'eventuale impugnazione del trasferimento. L'Amministrazione aveva già trasmesso alcuni atti per quanto di propria competenza, rimettendo all'Ufficio Sicurezza la valutazione sugli atti di sua pertinenza; quest'ultimo aveva respinto l'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006, la lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., il difetto di motivazione e di istruttoria, l'omesso bilanciamento tra riservatezza e accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, nonché la violazione dell'obbligo di indicare l'amministrazione detentrice ex art. 25, comma 2, della medesima legge. Gli atti dell'Ufficio Sicurezza risultavano classificati ai sensi della legge n. 124/2007 e della normativa attuativa; l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato hanno richiamato, in particolare, la classifica di segretezza riferita agli atti concernenti la valutazione dell'affidabilità del militare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Richiamando l'art. 24 della legge n. 241/1990, l'art. 42 della legge n. 124/2007 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ritenuto che, per gli atti coperti da classifica di segretezza e non oggetto di segreto di Stato, la tutela dell'accesso difensivo non si realizzi mediante il giudizio autonomo ex art. 116 c.p.a. quando occorra valutare la pertinenza e la rilevanza degli atti rispetto al rapporto sostanziale controverso. Tale valutazione spetta esclusivamente al giudice investito del giudizio principale sul trasferimento d'autorità, già pendente davanti al medesimo TAR. Il ricorrente dovrà pertanto chiedere in quel giudizio l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007; il giudice, ove ritenga necessaria la documentazione, potrà disporne la consegna con modalità idonee a tutelarne la riservatezza, garantendo la sola presa visione senza estrazione di copia. È stata respinta la censura relativa al difetto di motivazione, poiché la motivazione sintetica del diniego è stata ritenuta necessaria per non divulgare, già in sede amministrativa, informazioni coperte da classifica di segretezza. Il sistema è stato considerato compatibile con il diritto di difesa costituzionale, in quanto l'accesso è comunque assicurato attraverso l'ordine di esibizione nel giudizio principale. Nessuna valutazione è stata svolta sulla completezza degli atti già ostesi, non essendo stata formulata una censura specifica. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il ricorso avverso il diniego di accesso non è lo strumento idoneo per ottenere la valutazione della pertinenza e rilevanza di atti classificati rispetto alla posizione sostanziale controversa, quando tale valutazione spetta al giudice del rapporto principale.
art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990
esclude il diritto di accesso «per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge»
Gli atti soggetti a segreto o a divieto legale di divulgazione sono sottratti all'accesso ordinario, salve le forme di tutela previste dalla disciplina speciale.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L'accesso difensivo è garantito, ma, per gli atti classificati, deve essere esercitato secondo il meccanismo speciale dell'esibizione giudiziale e con le cautele previste dalla legge.
art. 42, commi 1 e 8, l. 124/2007
le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali; qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia
Il giudice competente sul rapporto giuridico sottostante può ordinare l'esibizione di atti classificati non coperti da segreto di Stato, assicurando la presa visione delle parti senza estrazione di copia e adottando cautele di conservazione e riservatezza.
art. 24 Cost.
La disciplina speciale sugli atti classificati non viola il diritto di difesa, poiché consente l'accesso mediante presa visione nel giudizio principale, previa valutazione giudiziale della necessità degli atti.
art. 1809 d.lgs. 66/2010
È richiamato quale base normativa dell'impiego del militare presso la sede estera; non costituisce la ratio decisiva della pronuncia sull'accesso.
Massime di principio
- Per gli atti amministrativi coperti da classifica di segretezza, il giudice investito del ricorso ex art. 116 c.p.a. non è legittimato a valutare la pertinenza e la rilevanza dei documenti rispetto alle esigenze di tutela della posizione sostanziale dell'istante, quando tale valutazione concerne il rapporto giuridico sottostante.
- La valutazione della necessità di acquisire atti classificati e il potere di ordinarne l'esibizione spettano esclusivamente al giudice competente a conoscere del rapporto sostanziale controverso, nell'ambito del giudizio principale.
- Gli atti classificati non coperti da segreto di Stato possono essere esibiti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, con modalità idonee a tutelarne la riservatezza e garantendo alle parti la presa visione senza estrazione di copia.
- La sinteticità della motivazione di un diniego di accesso relativo ad atti classificati può essere giustificata dalla necessità di non divulgare, attraverso la motivazione stessa, le informazioni riservate; ciò non viola il diritto di difesa se l'ordinamento assicura la conoscibilità degli atti mediante l'esibizione nel giudizio principale.
- Il sistema che limita l'accesso amministrativo diretto agli atti classificati e lo trasferisce, per esigenze difensive, nell'ambito del giudizio sul rapporto sostanziale realizza un bilanciamento tra tutela della riservatezza degli interessi pubblici e diritto di difesa.
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