Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’ottemperanza alla Sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione Seconda, n. 518/2019, pubblicata in data 20 aprile 2019 e alla Sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione Seconda, n. 886/2021, pubblicata il 5 luglio 2021, previa, per quanto occorra, declaratoria di nullità (e per quanto occorra annullamento): - dell'atto del Comune di Cortina d'Ampezzo prot. n. 0015132 del 4 agosto 2021 “L.R. n. 61/85 e L. 47/85 – Determinazione di sospensione e successivo diniego sulla domanda di concessione per iniziare i lavori di nuovo fabbricato sulla p.f. 3818 in loc. Crignes del prot. 2791 in data 4 marzo 1982” notificato in pari data; - degli atti che siano eventualmente stati adottati o approvati dal Comune di Cortina d'Ampezzo in violazione o elusione della Sentenza del TAR Veneto, Sezione Seconda, n. 518/2019 e della Sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione Seconda, n. 886/2021; - nominarsi un Commissario ad acta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 comma 4 lett. d) del D.lgs. n. 104/2010 per la verifica del “provvedimento” assunto dal Comune di Cortina d'Ampezzo in data 4 agosto 2021 in relazione ai progetti originari riproposti dai ricorrenti in data 2 luglio 2020 e 11 novembre 2020, nonché per la verifica di eventuali ulteriori decisioni assunte dallo stesso comune di Cortina in relazione ai predetti progetti e con l'adozione consequenziale di determinazioni finalizzate alla concessione edilizia e/o permesso a costruire di cui ai predetti progetti; - subordinatamente ordinarsi al Comune di Cortina d'Ampezzo in persona del Sindaco pro tempore di ottemperare alla Sentenza del TAR Veneto n. 518/2019 e alla Sentenza del TAR Veneto n. 886/2021 e, per l'effetto, ordinarsi il rilascio di concessione edilizia e/o di permesso di costruire ai ricorrenti in relazione ai progetti originari riproposti dai ricorrenti in data 2 luglio 2020 e 11 novembre 2020 nel termine di trenta giorni (e/o quello che sarà ritenuto più opportuno da Codesto TAR); - provvedersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 4, lett. e) del D.lgs. n. 104 del 2010 con l'applicazione a carico del Comune di Cortina d'Ampezzo della misura dell'astreinte per l'importo di 50,00 euro al giorno per ogni giorno di ritardo successivo alla pubblicazione dell'emananda Sentenza; In via ulteriormente subordinata dichiararsi nulli e/o inefficaci e/o annullarsi, eventualmente disponendosi la conversione del rito in ordinario (ove occorra): - il “provvedimento” del Comune di Cortina d'Ampezzo prot. n. 0015132 del 4 agosto 2021 “L.R. n. 61/85 e L. 47/85 – Determinazione di sospensione e successivo diniego sulla domanda di concessione per iniziare i lavori di nuovo fabbricato sulla p.f. 3818 in loc. Crignes del prot. 2791 in data 4 marzo 1982” notificato in pari data; - gli atti che siano eventualmente stati adottati o approvati dal Comune di Cortina d'Ampezzo in violazione o elusione della Sentenza del TAR Veneto n. 518/2019 e T.A.R. Veneto, n. 886/2021.

Giustizia amministrativa202101162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di concessione edilizia adottato dal Comune di Cortina d'Ampezzo il 4 agosto 2021, fondato sull'applicazione dell'art. 17 delle NTA del PRG relativo alla variante adottata nel 1982 e approvata nel 1983

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio traeva origine da una vicenda edilizia e urbanistica iniziata nel 1973 e riguardava una domanda di concessione edilizia presentata il 4 marzo 1982. Dopo precedenti dinieghi e pronunce giurisdizionali, il TAR Veneto, con sentenza n. 518/2019, aveva stabilito che il Comune dovesse individuare la disciplina urbanistica vigente al 30 ottobre 1994, data di cessazione del regime di salvaguardia relativo alla variante adottata nel 1991, e rideterminarsi sulla domanda. Con sentenza n. 886/2021, resa in ottemperanza, il TAR aveva ordinato l'esecuzione integrale di tale obbligo. Il Comune, con atto del 4 agosto 2021, aveva sospeso ora per allora la determinazione sulla domanda e poi negato il titolo edilizio, ritenendo applicabile la variante all'art. 17 delle NTA adottata nel 1982 e approvata dalla Regione nel 1983. Secondo il Comune, l'area ricadeva in zona residenziale rada B3 e il progetto contrastava con i parametri relativi a superficie fondiaria minima, indice di edificabilità e indice di copertura. L'azione di ottemperanza proposta in via principale era stata respinta con sentenza n. 459/2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9482/2022; il giudizio proseguiva quindi, in rito ordinario, sulla domanda subordinata di annullamento. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano l'erronea individuazione della disciplina urbanistica applicabile, sostenendo che la variante del 1982-1983 fosse stata caducata dalle precedenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. Con il secondo motivo denunciavano violazione del regolamento edilizio, dell'art. 20 del d.P.R. 380/2001 e dei principi del giusto procedimento, nonché difetto di motivazione e istruttoria, sostenendo che l'atto fosse un mero parere legale, adottato senza coinvolgimento della commissione edilizia, senza partecipazione procedimentale e senza adeguata istruttoria. Chiedevano inoltre una verificazione o una consulenza tecnica per ricostruire la disciplina urbanistica vigente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di annullamento. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché nessuna delle precedenti pronunce aveva annullato la variante all'art. 17 delle NTA adottata nel 1982 e approvata nel 1983. La sentenza n. 1180/1990 aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro la variante; le sentenze n. 754/1994 e n. 1079/2002 avevano ritenuto applicabile, ai fini della decisione sulla domanda edilizia, la variante del 1991, allora solo adottata, e avevano imposto un provvedimento soprassessorio, senza pronunciarsi sulla caducazione della variante del 1982-1983. La sentenza n. 134/1992 aveva inoltre chiarito che le varianti approvate durante il periodo di operatività del PRG non erano state annullate, ma soltanto stralciate dalla successiva approvazione regionale. La sentenza n. 518/2019, richiamata dal giudice, aveva stabilito che la mancata conclusione del procedimento relativo alla variante del 1991 determinava la riespansione della disciplina urbanistica già vigente, e non un vuoto normativo; tale disciplina era dunque legittimamente individuata nella variante del 1982-1983. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il TAR ha rilevato che la posizione dei ricorrenti era da tempo pienamente conosciuta dall'amministrazione e che l'istruttoria risultava particolarmente approfondita in ragione della lunga vicenda procedimentale e processuale. L'atto non poteva quindi essere qualificato come mero parere né risultavano decisivi il mancato coinvolgimento della commissione edilizia o l'assenza di una nuova interlocuzione procedimentale. Il giudice ha inoltre evidenziato che il titolo edilizio non era mai stato assentibile secondo nessuno degli strumenti urbanistici rilevanti ratione temporis e che, anche nell'ipotesi di assenza di destinazione urbanistica, avrebbe comunque operato il divieto di edificazione previsto dall'art. 41-quinquies, quinto comma, della l. 1150/1942. Le istanze di verificazione o CTU, formulate per la prima volta in memoria, non sono state accolte. Il ricorso è stato definitivamente respinto e i ricorrenti sono stati condannati a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. d), d.lgs. 104/2010

    Richiamato nella domanda di ottemperanza per la richiesta di nomina di un commissario ad acta; la domanda di ottemperanza era stata già respinta e non costituisce oggetto di accoglimento nella presente decisione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010

    Richiamato nella domanda di ottemperanza per la richiesta di astreinte; anche tale domanda era stata già respinta nella precedente fase.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per il mutamento del rito disposto al fine di esaminare con rito ordinario le censure di annullamento del nuovo diniego edilizio.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Invocato dai ricorrenti in relazione alle garanzie procedimentali del procedimento per il rilascio del permesso di costruire; la censura è stata respinta in ragione della piena conoscenza della posizione dei ricorrenti e dell'adeguatezza dell'istruttoria.

  • art. 41-quinquies, comma 5, l. 1150/1942

    Il giudice ha richiamato la disposizione per affermare che, anche ove l'area fosse stata priva di destinazione urbanistica, nelle aree sottoposte alla disciplina considerata sarebbero comunque rimaste precluse nuove edificazioni fino all'approvazione del PRG, con salvezza delle sole opere di consolidamento o restauro senza alterazione dei volumi.

Massime di principio

  • Una pronuncia che dichiari improcedibile il ricorso contro uno strumento urbanistico per sopravvenuta carenza di interesse non equivale, di per sé, a un annullamento dello strumento; la sua efficacia non può essere desunta in via interpretativa oltre quanto statuito nel dispositivo e nella ratio decidendi.
  • Quando una variante urbanistica successiva è stata soltanto adottata e il relativo procedimento di approvazione non si conclude, la disciplina previgente non viene meno per effetto della sola adozione o della successiva scadenza delle misure di salvaguardia; essa può riespandersi e costituire la disciplina applicabile alla domanda edilizia.
  • Il giudicato che impone all'amministrazione di individuare la disciplina urbanistica vigente a una determinata data e di rideterminarsi su una domanda edilizia non impone il rilascio del titolo quando l'amministrazione, applicando correttamente quella disciplina, accerti il contrasto del progetto con i relativi parametri edificatori.
  • La lunga conoscenza della posizione sostanziale del privato e la ricostruzione istruttoria risultante dalla complessiva vicenda procedimentale e processuale possono escludere che il nuovo diniego costituisca un mero parere o sia viziato per mancata reiterazione di attività partecipative già sostanzialmente realizzate.
  • L'annullamento del diniego edilizio non comporta automaticamente la caducazione dello strumento urbanistico presupposto né la reviviscenza della disciplina urbanistica anteriore; tali effetti richiedono una specifica statuizione giurisdizionale o un diverso fondamento normativo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.