Sentenza del 17/12/2015 n. 1405 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Prova documentale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata o comunque non provata. Il ricorrente non ha dimostrato né l’assenza dei requisiti e dei poteri in capo al funzionario che aveva sottoscritto il ruolo, né l’inesistenza della delega. Di conseguenza, la presunta irregolarità non è stata riconosciuta sulla base di affermazioni prive di adeguato supporto documentale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che il ruolo fosse stato sottoscritto da un soggetto privo di qualifica dirigenziale e che mancasse una valida delega di firma o di funzioni. La contestazione, tuttavia, non risultava supportata da elementi probatori concreti. Secondo il principio richiamato, tali deduzioni non possono ridursi a mere illazioni: ai sensi dell’art. 2697 c.c., chi intende far valere l’invalidità dell’atto deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda. Gli elementi necessari possono essere acquisiti anche mediante l’esercizio del diritto di accesso agli atti previsto dalla L. 241/1990.
Norme richiamate
Art. 2697 del Codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L’onere della prova grava sul soggetto che contesta la validità dell’atto e deduce l’assenza di qualifica, poteri o delega in capo al firmatario. Non sono sufficienti mere supposizioni o contestazioni generiche.
Legge n. 241/1990
Il diritto di accesso agli atti costituisce lo strumento attraverso il quale il ricorrente può procurarsi la documentazione relativa alla qualifica del funzionario, ai poteri esercitati e all’eventuale delega, così da dimostrare concretamente l’irregolarità denunciata.
Massime di principio
- La contestazione della validità di un ruolo o di un atto per incompetenza del firmatario deve essere fondata su prove concrete, non su mere presunzioni.
- Chi sostiene che il firmatario fosse privo di qualifica, potere o delega deve normalmente dimostrarlo, anche acquisendo preventivamente la documentazione tramite accesso agli atti.
- L’assenza della prova della delega non equivale automaticamente alla sua inesistenza: la contestazione deve essere verificata sulla base degli atti effettivamente disponibili.
- In situazioni analoghe, è opportuno formulare una richiesta di accesso agli atti per ottenere il ruolo, gli atti di conferimento dei poteri e la delega, prima di fondare su tali circostanze un ricorso.
- Una censura generica sull’irregolarità della sottoscrizione può essere respinta se il ricorrente non indica e non prova specificamente quali requisiti o poteri mancassero al sottoscrittore.
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