Cassazione Penale, Sentenza n. 4498/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 13, comma 13, D.Lgs. n. 286/1998 sostenendo: a) mancata prova dell'effettivo accompagnamento coatto alla frontiera (mancanza del visto di uscita sul passaporto); b) inutilizzabilità delle deposizioni di polizia acquisite in sede di convalida, essendo basate su dati di banca dati non conoscenza personale; c) omessa acquisizione e valutazione del decreto prefettizio del 27/03/2015, ritenuto prova decisiva; d) errata applicazione della norma perché il ricorrente sarebbe rientrato dall'Olanda (paese UE) e la norma sarebbe riferibile solo al rientro da paese non UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: le deposizioni degli operatori e le registrazioni nella banca dati attestavano l'imbarco coattivo da Bari il 12/04/2015; il passaporto prodotto in fase di giudizio era del 22/06/2015 (successivo ai fatti) e quindi non poteva smentire l'esecuzione; il rito abbreviato rende utilizzabile il materiale acquisito nelle indagini e la difesa non aveva prodotto né richiesto formalmente l'ammissione del decreto prefettizio che peraltro risultava nel fascicolo del P.M.; la norma incriminatrice si applica allo "straniero destinatario di provvedimento di espulsione" indipendentemente dalla tipologia di esecuzione (volontaria o coatto) e anche in caso di rientro da altro Stato UE. Cassazione ha confermato l'orientamento sostanziale dei giudici di merito, dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e irrogato una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 comma 13 (Testo Unico sull'immigrazione)
la norma incriminatrice sanziona la condotta dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione che rientri in Italia prima del termine di cinque anni senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno
La Corte interpreta la disposizione nel senso che l'illecito si realizza indipendentemente dalla modalità di esecuzione dell'espulsione (volontaria o coatto): rileva il fatto di essere destinatario del provvedimento di espulsione e il rientro in Italia prima del termine senza autorizzazione ministeriale
Decreto legge 23/06/2011, n. 89, convertito con legge 12/11/2011, n. 271
modifica che ha sostituito "lo straniero espulso" con "lo straniero destinatario di provvedimento di espulsione"
La novellazione amplia il campo di applicazione alla nozione di "rimpatrio" e intende sanzionare il rientro anticipato di qualsiasi soggetto destinatario dell'ordine di espulsione, a prescindere dalla forma di esecuzione
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. d)
consentita la censura per omessa valutazione o acquisizione di prova decisiva
La Corte ricorda che la doglianza ai sensi di tale norma richiede che la prova omessa fosse decisiva e che, in mancanza di richiesta di ammissione ai sensi dell'art. 495 comma 2, non sussiste la violazione del principio di parità delle armi
Codice di procedura penale, art. 495 comma 2
Per contestare l'omessa acquisizione di un documento come causa di vizio ai sensi dell'art. 606 c.p.p. è necessario che la difesa avesse previamente richiesto l'ammissione del mezzo di prova ai sensi dell'art. 495 comma 2; in assenza di tale richiesta la doglianza in Cassazione risulta inammissibile
T.U. immigrazione, art. 16
Richiamato per precisare che nessuna disposizione del T.U. limita l'applicazione dell'art. 13 comma 13 ai soli casi di espulsione eseguita coattivamente
Massime di principio
- La violazione dell'art. 13, comma 13, si configura ogniqualvolta una persona sia destinataria di un provvedimento di espulsione e rientri in Italia entro il termine di divieto senza autorizzazione ministeriale, indipendentemente dal fatto che l'allontanamento sia stato eseguito in forma volontaria o coatta
- In procedimenti celebrati con rito abbreviato è utilizzabile tutto il materiale acquisito nelle indagini preliminari; pertanto le deposizioni rese in fase di convalida e le risultanze di banche dati possono essere valutate come prova
- Per far valere in Cassazione l'omessa acquisizione di un documento come "prova decisiva" ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. d) c.p.p. la difesa deve aver previamente chiesto l'ammissione del mezzo di prova (art. 495 co.2); in mancanza la censura sarà generalmente inammissibile
- La semplice assenza di un timbro sul passaporto non è di per sé sufficiente a dimostrare che un provvedimento di espulsione non sia stato eseguito, specie se il passaporto in possesso dell'imputato è stato rilasciato in data successiva ai fatti
- Chi intende contestare l'esecuzione di un provvedimento amministrativo gravante su di sé deve produrre documentazione probatoria concreta (atto del giudice che avrebbe disposto la remissione in libertà, copie del decreto prefettizio, registrazioni di imbarco ecc.); l'assenza di tale prova rende difficile prevalere in sede di impugnazione
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati espone il ricorrente alla condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, anche a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende
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