Cassazione Civile, Ordinanza n. 32520/2021 del 08/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La parte privata aveva chiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di un giudizio risarcitorio da lei introdotto davanti al Giudice di Pace e definito in appello con estinzione del processo per effetto di una transazione stragiudiziale, seguita da inattività delle parti. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo tardiva la domanda ex L. n. 89/2001 perché proposta oltre sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di estinzione. Nel ricorso per cassazione la ricorrente principale ha censurato la violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001, sostenendo che, trattandosi di ordinanza di estinzione pronunciata dal Tribunale monocratico, il provvedimento avesse natura sostanziale di sentenza e divenisse definitivo solo alla scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.; quindi il termine semestrale per proporre la domanda indennitaria sarebbe decorso da tale data, non dalla mera adozione dell'ordinanza. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo tre censure: l'erronea applicazione della sospensione feriale al termine semestrale ex L. n. 89/2001; la pretesa non necessarietà del procedimento per l'indennizzo dopo la riforma del 2012, in ragione della possibilità di ricorrere alla mediazione; e l'ulteriore tesi secondo cui l'accesso alla mediazione facoltativa, anche senza difensore, confermerebbe l'inapplicabilità della sospensione feriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità/tardività della domanda di equa riparazione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero perché le censure sul regime della sospensione feriale non incidevano sulla ratio della decisione impugnata: assumendo come corretta la data di definitività indicata dalla ricorrente, il termine semestrale ex art. 4 L. n. 89/2001 risultava comunque rispettato. Nel merito del motivo accolto, la Corte ha distinto l'ipotesi dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. per rinuncia agli atti, rispetto al caso in esame, in cui l'estinzione era derivata da inattività delle parti ex artt. 181 e 307 c.p.c. Quando il provvedimento di estinzione è pronunciato dal tribunale in composizione monocratica, esso ha natura sostanziale di sentenza e la sua definitività è subordinata al decorso del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. In mancanza di notifica, il termine semestrale per proporre la domanda ex L. n. 89/2001 decorre solo da tale definitiva stabilizzazione del provvedimento. Di conseguenza, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese. Nessun raddoppio del contributo unificato è stato disposto per il ricorso incidentale del Ministero.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4
termine semestrale di decadenza
Il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto; nel caso di ordinanza di estinzione avente natura sostanziale di sentenza, la definitività coincide con il decorso del termine lungo di impugnazione se il provvedimento non è notificato.
art. 327 c.p.c.
Il provvedimento di estinzione emesso dal tribunale monocratico, avendo natura sostanziale di sentenza, diviene definitivo solo alla scadenza del termine lungo di impugnazione, in mancanza di notifica.
art. 306 c.p.c.
rinuncia agli atti del giudizio
L'orientamento che fa decorrere il termine per l'equa riparazione dalla pronuncia dell'ordinanza riguarda l'ipotesi di estinzione per rinuncia agli atti, diversa da quella derivante da inattività delle parti.
artt. 181 e 307 c.p.c.
Richiamati per qualificare la fattispecie come estinzione del processo per inattività delle parti, non per rinuncia agli atti.
L. 7 ottobre 1969, n. 742
La censura del ricorso incidentale sulla sospensione feriale è stata ritenuta non decisiva, poiché il termine risultava comunque rispettato secondo la corretta decorrenza.
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28
Richiamato dal ricorso incidentale per sostenere la possibilità di mediazione, ma la questione è stata ritenuta irrilevante ai fini della decadenza.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione, il dies a quo del termine semestrale ex L. n. 89/2001 va individuato nella definitività del provvedimento che conclude il processo presupposto, non nella sola data della sua adozione, quando il provvedimento sia ancora impugnabile.
- L'ordinanza di estinzione pronunciata dal tribunale in composizione monocratica ha natura sostanziale di sentenza e, se non notificata, diviene definitiva solo con il decorso del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
- La regola per cui l'ordinanza di estinzione fa decorrere immediatamente il termine per l'equa riparazione si riferisce alla diversa ipotesi di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio, non automaticamente a tutte le forme di estinzione.
- Una censura è inammissibile quando, anche se accolta, non inciderebbe sulla ratio decidendi della decisione impugnata e quindi non sarebbe idonea a determinare un esito diverso della controversia.
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