Cassazione Civile, Ordinanza n. 19478/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di lavori edili eseguiti in un immobile di proprietà del committente. L'impresa otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; il committente proponeva opposizione deducendo di avere contestato i lavori durante l'esecuzione, lamentando l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa dopo un acconto già versato, chiedendo la revoca del decreto, la risoluzione del contratto per grave inadempimento, la restituzione delle somme pagate e il risarcimento dei danni. In appello l'impresa otteneva la riforma della decisione di primo grado: la Corte territoriale riteneva che il consulente tecnico avesse correttamente quantificato i lavori eseguiti, che il preventivo sottoscritto 'per accettazione' valesse come elemento di prova del contenuto dell'accordo economico, e che le contestazioni sui vizi fossero generiche. Nel ricorso per cassazione il committente deduceva, con un primo motivo, la violazione dell'art. 2697 c.c. sostenendo che l'unico elemento a sostegno della pretesa fosse una fattura non idonea a provare il credito dell'emittente; con un secondo motivo denunciava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando l'utilizzo del preventivo e della consulenza tecnica d'ufficio, che a suo dire non avrebbero potuto fondare la quantificazione del credito né dimostrare l'insorgere di obbligazioni contrattuali in assenza di un vero contratto definito nei suoi elementi essenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza impugnata non aveva affermato che la fattura fosse la prova del credito dell'appaltatrice. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché il ricorrente, sotto la veste del vizio di motivazione, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della consulenza tecnica, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle risultanze istruttorie. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario della resistente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata respinta perché la sentenza d'appello non aveva fondato il credito sulla sola fattura emessa dall'appaltatrice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o della consulenza tecnica d'ufficio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente che denunci l'omesso esame di un fatto deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento di deduzione e la decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede il rispetto degli oneri di specificazione e produzione degli atti rilevanti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia del vizio di motivazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare il convincimento del giudice di merito sulle risultanze istruttorie.
- Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo se sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare l'omessa valorizzazione di singoli elementi probatori.
- La censura sull'onere della prova è infondata quando la decisione di merito non fondi la pretesa su un singolo documento asseritamente incapace di provare il credito, ma su un apprezzamento complessivo del materiale istruttorio.
- In materia di appalto, la quantificazione del corrispettivo può essere desunta dal complesso delle risultanze istruttorie, ivi inclusi preventivo, consuntivo, accertamenti tecnici e assenza di specifiche contestazioni sulle opere e sui prezzi.
- La contestazione generica dei vizi o delle difformità dell'opera non è idonea, da sola, a scardinare l'accertamento del credito dell'appaltatore quando il giudice di merito abbia ritenuto provata l'effettiva esecuzione dei lavori e il relativo valore economico.
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