Sentenza del 30/01/2019 n. 2559 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento notificato il 24 dicembre 2003, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a imposizione ILOR alcuni redditi precedentemente considerati esenti in base alle agevolazioni previste per l'industrializzazione del Mezzogiorno. I primi motivi di ricorso riguardavano soprattutto la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000: l'avviso era stato notificato soltanto cinque giorni dopo la consegna del processo verbale di constatazione, senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni e senza l'indicazione o la prova di specifiche ragioni di urgenza. La società contestava inoltre altri profili formali, motivazionali e sostanziali dell'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi del ricorso principale, ritenendo applicabile la garanzia del termine di sessanta giorni anche agli accessi istantanei effettuati per acquisire documentazione presso i locali dell'impresa. Poiché l'avviso era stato emesso prima della scadenza del termine e l'Agenzia non aveva allegato né provato specifiche ragioni di urgenza, l'atto impositivo è stato dichiarato nullo. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito, il sesto e il settimo inammissibili, mentre gli ulteriori motivi della società e il ricorso incidentale dell'Agenzia, relativo alle sanzioni, sono rimasti assorbiti. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente deve poter disporre di sessanta giorni per presentare osservazioni e richieste. Il termine si applica a qualsiasi accesso, ispezione o verifica nei locali dell'impresa, compresi gli accessi istantanei finalizzati alla sola acquisizione di documenti. L'emissione anticipata è valida soltanto se l'Ufficio dimostra l'effettiva esistenza di specifiche ragioni di urgenza.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6
Anche in caso di accesso finalizzato esclusivamente all'acquisizione di documentazione deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, dal quale decorre il termine dilatorio previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 26
La società aveva invocato l'esenzione prevista dalla disciplina agevolativa per determinati redditi connessi all'industrializzazione del Mezzogiorno; l'accertamento aveva disconosciuto l'esenzione per i redditi derivanti dal finanziamento concesso alla società controllante.
D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101
La disposizione rientra nel quadro delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, richiamate dalla società a sostegno dell'esenzione ILOR.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Le censure relative alla motivazione sono state dichiarate inammissibili perché non individuavano uno specifico fatto storico decisivo omesso o esaminato in modo insufficiente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria effettua un accesso presso i locali dell'impresa, anche breve o finalizzato soltanto a raccogliere documenti, il contribuente ha normalmente diritto al termine di sessanta giorni dal rilascio del verbale di chiusura prima della notifica dell'avviso di accertamento.
- La notifica anticipata dell'accertamento comporta l'illegittimità dell'atto se l'Ufficio non dimostra specifiche e concrete ragioni di urgenza esistenti al momento dell'emissione.
- Non è sufficiente che l'Ufficio invochi genericamente la prossima scadenza del termine di decadenza per l'accertamento: l'urgenza deve essere concreta, specifica e provata.
- L'assenza di una motivazione sulle ragioni di urgenza nell'avviso non è, da sola, decisiva; ciò che conta è l'effettiva esistenza dell'urgenza, che deve essere dimostrata dall'Amministrazione.
- Se l'avviso è nullo per violazione del termine dilatorio, il giudice può dichiararne la nullità senza esaminare le contestazioni relative al merito della pretesa tributaria o alle sanzioni.
- In situazioni analoghe è quindi essenziale verificare le date dell'accesso, della consegna del verbale e della notifica dell'accertamento, oltre alla concreta prova delle eventuali ragioni di urgenza.
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