Cassazione Penale, Sentenza n. 9167/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la revoca della liberazione anticipata disposta dal Tribunale di Sorveglianza sulla base della successiva condanna per il reato associativo ex art. 416-bis. Contestava che, trattandosi di reato permanente, il giudice della sorveglianza dovesse verificare i tempi concreti delle condotte attribuite nelle singole sentenze di condanna (data di inizio e di cessazione della partecipazione), tenendo conto anche del lungo periodo di detenzione sofferto; sosteneva che le sentenze richiamate indicavano date di consumazione non coincidenti e che non risultava accertata una continuità temporale della partecipazione tra gli episodi, per cui non poteva ascriversi automaticamente la persistenza dell'associazione fino al 2010 e giustificare la revoca dei benefici concessi in anni precedenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha stabilito che il Tribunale di sorveglianza non poteva assumere, senza adeguata base fattuale e senza che vi fosse stata pronuncia in tal senso dai giudici della cognizione, l\'esistenza di una continuità temporale della partecipazione all\'associazione mafiosa per l\'intero periodo 1996-2010. Ha indicato che il nuovo giudizio dovrà verificare i periodi temporali specifici cui si riferiscono le condotte accertate nelle singole sentenze e, alla luce di tali delimitazioni, valutare se e in quali parti il reato sia stato commesso durante l\'esecuzione della pena e successivamente alla concessione del beneficio da revocare.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, L. 26 luglio 1975, n. 354
"la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca"
La Corte ha richiamato questo principio per evidenziare le condizioni della revoca: reato non colposo commesso in corso di esecuzione, intervento successivo alla concessione del beneficio e condanna passata in giudicato; inoltre la revoca non può colpire benefici relativi a pene diverse da quelle in esecuzione al momento del reato.
art. 416-bis cod. pen.
Rilevato come reato associativo di natura permanente; la Corte ha precisato che, per incidere su benefici già concessi, occorre verificare i periodi effettivi di partecipazione così come delimitati nelle sentenze di condanna e non presumere una continuità temporale non accertata dai giudici della cognizione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla norma.
art. 34 cod. proc. pen.
La Corte ha disposto il rinvio ad un diverso collegio del Tribunale di Sorveglianza in osservanza della norma che disciplina la composizione del giudice collegiale.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 4133/1993; Sez. 1, n. 32412/2016)
Richiami giurisprudenziali usati per affermare che la sentenza risolutiva può intervenire anche dopo la cessazione dell\'esecuzione e che, se l\'esecuzione è esaurita, occorre sciogliere il cumulo per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento del nuovo delitto.
Massime di principio
- La revoca della liberazione anticipata per una condanna successiva richiede l\'accertamento che il delitto non colposo sia stato commesso nel corso dell\'esecuzione e dopo la concessione del beneficio, e che la responsabilità sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
- Nel caso di reati permanenti (es. art. 416-bis), il giudice della sorveglianza deve esaminare i periodi temporali concretamente accertati nelle sentenze di condanna per stabilire se la partecipazione perdurasse nel periodo rilevante; non può supplire ai giudici della cognizione riempiendo con valutazioni proprie gap factuali non previamente accertati.
- Se l\'esecuzione della pena è cessata per espiazione, prima di incidere su benefici concessi è necessario sciogliere il cumulo per determinare quale pena fosse in esecuzione al momento del nuovo reato, perché la revoca non può gravare su benefici relativi a pene diverse.
- La distinzione tra momento di "commissione" e momento di "consumazione" di un reato permanente impone una valutazione temporale puntuale: per la revoca è determinante che la condotta, nella sua durata, si sia sovrapposta al periodo di esecuzione e sia intervenuta dopo la concessione del beneficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9072/2023 del 03/03/2023
- Sentenza penale · 3 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9081/2023 del 03/03/2023
- Sentenza penale · 3 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9083/2023 del 03/03/2023
- Sentenza penale · 3 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9084/2023 del 03/03/2023
- Sentenza penale · 3 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9086/2023 del 03/03/2023
- Sentenza penale · 3 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9087/2023 del 03/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →