Sentenza n. 4148/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno alla minore, a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore, nonché assegnazione di un numero insufficiente di docenti di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente, in qualità di genitore della minore affetta da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ha impugnato il decreto dell’istituto scolastico relativo all’assegnazione dei docenti per l’anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui attribuiva alla minore 18 ore settimanali di sostegno invece delle 30 ore corrispondenti all’orario di frequenza. Sono stati inoltre contestati gli atti, non specificamente individuati, con cui le amministrazioni scolastiche avrebbero assegnato all’istituto un numero insufficiente di insegnanti di sostegno. È stata chiesta anche la condanna dell’amministrazione all’assegnazione del sostegno per l’intero orario settimanale, con rapporto 1:1. Il TAR aveva già rilevato, in sede cautelare, l’assenza del PEI relativo all’anno scolastico 2025/2026, individuato quale atto collegiale dell’organo specializzato necessario per determinare il fabbisogno di sostegno, e aveva sollecitato il riesame della situazione previa adozione del PEI. L’amministrazione non ha depositato gli atti del procedimento né documentazione successiva all’ordinanza di riesame. La parte ricorrente ha tuttavia riferito che, in esecuzione dell’ordinanza, erano state integrate le ore di sostegno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, nelle more del giudizio, si è concluso l’anno scolastico cui si riferiva l’atto impugnato, con conseguente sopravvenuta impossibilità di ottenere una pronuncia utile sull’assegnazione delle ore per quell’anno. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché non risultava documentata un’autonoma determinazione amministrativa conclusiva e non era stata provata l’adozione del PEI 2025/2026, previamente indicata come necessaria per il riesame. Pur definendo il giudizio per improcedibilità, il TAR ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo rilevanti la carenza di motivazione sulla quantificazione delle ore di sostegno, l’assenza del presupposto rappresentato dal PEI e il comportamento processuale dell’amministrazione, rimasta inerte e non avendo prodotto gli atti del procedimento. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La minore era affetta da disabilità grave ai sensi della disposizione; tale condizione costituiva il presupposto sostanziale della domanda di adeguamento del sostegno scolastico.
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’amministrazione, non avendo prodotto gli atti del procedimento, è rimasta inadempiente rispetto all’obbligo processuale di deposito della documentazione amministrativa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione dell’improcedibilità per chiusura dell’anno scolastico è stata previamente sottoposta alle parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata tra gli atti del giudizio, senza che dal testo emerga una specifica applicazione nella motivazione decisoria.
Massime di principio
- La domanda relativa all’assegnazione di ore di sostegno per uno specifico anno scolastico diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’anno scolastico cui si riferisce l’atto impugnato si è concluso e non residua una concreta utilità dalla decisione.
- Non può dichiararsi cessata la materia del contendere sulla base della mera notizia dell’integrazione delle ore di sostegno se l’amministrazione non documenta una propria autonoma determinazione conclusiva e non risulta provata l’adozione del PEI relativo all’anno scolastico interessato.
- La quantificazione delle ore di sostegno deve essere adeguatamente motivata e deve fondarsi sul PEI, quale atto collegiale adottato dall’organo specializzato deputato a determinare il fabbisogno di sostegno scolastico.
- Anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, valutando l’illegittimità prospettata, la carenza motivazionale dell’atto e il comportamento processuale dell’amministrazione.
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