Cassazione Penale, Ordinanza n. 16932/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che l’unico motivo è aspecifico e generico poiché censura un punto già favorevolmente deciso dal giudice di appello, che aveva escluso la recidiva. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello deducendo un unico motivo di violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe escluso la recidiva. Dal testo emerge però che la Corte d'appello aveva invece espressamente escluso la recidiva, con indicazione nella motivazione a pagina 7. Il motivo è quindi ritenuto del tutto aspecifico e generico, perché non confronta la reale ratio della sentenza impugnata.
Norme richiamate
recidiva
La Corte richiama la recidiva solo come oggetto della doglianza, osservando che il giudice di appello l’aveva già esclusa; il ricorso è inammissibile quando censura in modo generico un punto non presente nella decisione impugnata.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sia totalmente aspecifico o generico, soprattutto quando non si confronti con il reale contenuto della sentenza impugnata.
- La censura è inidonea se assume l’omessa decisione su un punto che, in realtà, il giudice di merito ha già affrontato ed escluso espressamente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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