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Sentenza

Sentenza n. 2058/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7726/2024

Giustizia amministrativa202504039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7726/2024, notificata il 27 dicembre 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 16 luglio 2025. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero ad assegnare alla docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, mediante emissione di un buono elettronico di 500 euro per ciascuna delle annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione del relativo compenso, l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in ragione della definitività del titolo giudiziale e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    comma 3; comma 4, lett. e)

    Consente il giudizio di ottemperanza, l'ordine all'amministrazione di eseguire il titolo, la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora in caso di ulteriore inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso del commissario ad acta, le spese connesse all'adempimento dell'incarico e il termine decadenziale per la presentazione della parcella.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato, unitamente all'art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale del 3 dicembre 1991, per il rimborso delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la definitività del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione legittimano il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo entro un termine stabilito.
  • In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche nell'ambito dell'amministrazione obbligata, purché sia dotato delle competenze tecniche necessarie; l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato successivamente secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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