Cassazione Penale, Sentenza n. 33663/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore Generale fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena. Pertanto la condanna per i reati ascritti e la pena principale (due anni di reclusione) rimangono ferme, ma il beneficio della sospensione condizionale è stato revocato/eliminato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della concessione della sospensione condizionale della pena disposta dal GUP di Bergamo all'esito del giudizio abbreviato che ha condannato Baldini per bancarotta fraudolenta documentale e da operazioni dolose. Il Procuratore Generale ha dedotto che la sospensione non poteva essere concessa per l'esistenza di due cause ostative risultanti dal certificato del casellario: (1) una precedente condanna irrevocabile (Corte d'Appello di Brescia 8/6/2006, irrevocabile 31/10/2007) per bancarotta fraudolenta; (2) una precedente sospensione condizionale già concessa (Tribunale di Bergamo 10/2/2021, irrevocabile 9/4/2021) per una pena di mesi quattro la cui sommatoria con la nuova pena di due anni supera il limite dei due anni previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen. (comma secondo, n. 1)
art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen.
Il precedente titolo di condanna costituisce causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena; la declaratoria di estinzione della pena per indulto non elimina gli effetti che la condanna produce 'ope legis' e quindi non rimuove l'ostativo.
art. 164 cod. pen. (comma quarto)
art. 164, comma quarto, cod. pen.
La sospensione condizionale non può essere concessa se, per effetto di precedenti sospensioni già concesse, la pena o le pene complessivamente prese in considerazione superano il limite previsto (due anni). In presenza di siffatta sommatoria ostativa la nuova sospensione è esclusa.
art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000
art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000
Riferimento al reato per il quale l'imputato aveva riportato una precedente condanna (menzionata nel certificato del casellario) che concorre come elemento fattuale nel valutare le cause ostative previste dall'art. 164.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Susino)
Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Susino, Rv. 284972
Conferma che l'indulto che estingue l'espiazione della pena non sopprime gli effetti penali derivanti dalla condanna 'ope legis'; dunque una condanna estinta nei termini dell'espiazione resta rilevante ai fini delle cause ostative.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena è preclusa quando sussistono cause ostative previste dall'art. 164 c.p.; il giudice deve verificare il casellario giudiziale prima di concedere il beneficio.
- Una precedente condanna, anche se l'espiazione della pena è stata successivamente estinta (es. per indulto), mantiene efficacia ai fini delle cause ostative e può impedire la concessione della sospensione.
- Se il soggetto ha già beneficiato in passato della sospensione condizionale, occorre considerare la sommatoria delle pene sospese con la pena corrente: se supera il limite di due anni previsto dalla norma, la nuova sospensione non può essere concessa.
- Il pubblico ministero può impugnare (in cassazione) la sola parte della decisione che ha illegittimamente concesso il beneficio; la Corte può annullare senza rinvio la concessione illegittima mantenendo ferma la condanna sostanziale.
- In casi analoghi, è prudente per la difesa verificare e documentare lo stato del casellario giudiziale e l'eventuale incidenza di precedenti sospensioni o condanne prima di sollecitare o accettare la concessione della sospensione condizionale.
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