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Sentenza

Sentenza n. 941/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2022, adottata dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Monterosso al Mare, recante ordine di demolizione delle opere realizzate abusivamente sul -OMISSIS- e di rimessa in pristino stato dei luoghi, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monterosso al Mare prot. -OMISSIS- del 14 febbraio 2022, e in ogni caso per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a seguito ed in conseguenza dell'impugnato provvedimento nonché del comportamento tenuto dall'intimata Amministrazione

Giustizia amministrativa202300111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione della strada abusiva e di rimessione in pristino dei luoghi, nonché nota tecnica comunale presupposta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari di terreni situati in un’area collinare difficilmente accessibile, hanno impugnato l’ordinanza comunale con cui è stata ingiunta la demolizione di una strada abusiva che attraversa più proprietà e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Hanno dedotto: la nullità dell’ordinanza per la pendenza di un sequestro penale sull’area; la violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, il difetto dei presupposti e il travisamento, sostenendo la propria estraneità alla realizzazione dell’abuso e richiamando la tutela del proprietario incolpevole; la violazione dei principi di collaborazione, buona fede e buon andamento, poiché il Comune aveva adottato ordinanze separate, ancorché identiche, nei confronti dei diversi proprietari delle aree interessate. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni conseguenti all’ordinanza e al comportamento dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il sequestro penale impedisce temporaneamente l’esecuzione materiale del ripristino, ma non determina la nullità o l’illegittimità dell’ordine di demolizione; il destinatario può eventualmente chiedere il dissequestro per ottemperare. Fino alla cessazione del sequestro non possono essere applicate sanzioni per mancata esecuzione imputabile al destinatario, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. 380/2001. Il secondo motivo è stato respinto in quanto l’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. 380/2001 individua congiuntamente il proprietario e il responsabile dell’abuso quali destinatari dell’ordine demolitorio. L’obbligo del proprietario ha natura reale e prescinde dalla responsabilità nella realizzazione dell’opera, dal dolo o dalla colpa e dalla buona fede. La condizione di proprietario incolpevole può rilevare, invece, ai fini dell’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale; anche secondo l’orientamento più favorevole invocato dai ricorrenti, questi ultimi non avevano dimostrato di avere adottato tutte le iniziative necessarie per costringere il responsabile dell’abuso al ripristino. Il terzo motivo è stato respinto perché non esiste alcun divieto di adottare distinti provvedimenti nei confronti dei proprietari delle singole aree. Tale modalità può anzi valorizzare le peculiarità delle diverse posizioni soggettive. Il rigetto della domanda di annullamento ha comportato anche il rigetto della domanda risarcitoria, per mancanza dell’ingiustizia del danno. Spese di lite integralmente compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001

    “individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell'abuso”

    L’ordine di demolizione può essere adottato nei confronti del proprietario dell’immobile anche se estraneo alla realizzazione dell’abuso, poiché l’obbligo ha natura reale e prescinde da dolo, colpa o buona fede.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001

    Il sequestro penale può impedire temporaneamente l’esecuzione del ripristino e preclude l’applicazione della sanzione per mancata ottemperanza durante la sua efficacia, ma non incide sulla validità dell’ordine demolitorio.

  • art. 85 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    La possibilità di chiedere il dissequestro dell’immobile conferma che il sequestro penale non costituisce un impedimento assoluto all’attuazione dell’ordine di demolizione.

Massime di principio

  • La pendenza di un sequestro penale sull’area o sul manufatto abusivo non determina la nullità né l’illegittimità dell’ordine amministrativo di demolizione: essa impedisce soltanto temporaneamente l’esecuzione materiale del ripristino e può escludere, per il periodo di efficacia del sequestro, la sanzionabilità della mancata ottemperanza.
  • Ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. 380/2001, il proprietario dell’area e il responsabile dell’abuso sono destinatari congiunti dell’ordine di demolizione. L’ordine può quindi essere rivolto al proprietario anche quando non abbia realizzato l’opera abusiva e sia estraneo all’illecito sotto il profilo soggettivo.
  • La buona fede o l’assenza di responsabilità del proprietario non escludono, di regola, l’obbligo reale di ripristino, ma possono assumere rilievo ai fini dell’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale. Anche ai fini dell’esonero da tale effetto, il proprietario deve dimostrare di avere adottato iniziative concrete e idonee a rendere effettiva la rimozione dell’abuso da parte del responsabile.
  • In presenza di un illecito edilizio unitario che incida su più proprietà, l’amministrazione può adottare ordinanze demolitorie distinte nei confronti dei singoli proprietari; l’adozione separata degli atti non viola, di per sé, i principi di buona fede, buon andamento o economicità e consente di considerare le peculiarità delle diverse posizioni soggettive.
  • Il rigetto della domanda di annullamento dell’ordine di demolizione esclude, in assenza di ulteriori profili di illiceità, l’ingiustizia del danno richiesta per il risarcimento derivante dal provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PARisarcimento del danno da attività amministrativaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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