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Sentenza

Sentenza n. 1303/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva - dell'atto del Comune di Bologna in data 25.11.2025 PG 869466/2025 avente ad oggetto “inefficacia SCIA Condizionata PG 793773/2025"; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti e non trasmessi e in particolare dell’atto emesso dalla Settore Servizi per l’Edilizia privata, U.O. Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio, emesso a seguito della seduta del 20.11.2025, nel procedimento “SCIA Condizionata. Oggetto Progetto di montaggio di nuovi lucernari, con cui la Commissione esprime parere contrario in quanto l’intervento proposto non risulta compatibile con le disposizioni dell’art. 73 del RE, prevedendo l’apertura di lucernari su vani non a destinazione principale”. Con domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata autorizzazione della realizzazione dei lucernari sul tetto dell’immobile di proprietà della ricorrente, sito in Bologna via Mazzini n. 92, con lavori che avrebbero consentito una detrazione fiscale del 50 % rispetto all’importo previsto, a cui la proprietà non è potuta accedere a causa della illegittimità dell’atto gravato, oltre al maggior costo dell’intervento.

Giustizia amministrativa202501966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato l'inefficacia della SCIA per l'installazione di due lucernari nel sottotetto, unitamente al parere contrario della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato una SCIA per l'installazione di due lucernari di dimensioni contenute sulla falda tergale della copertura, in corrispondenza del sottotetto di proprietà esclusiva. L'intervento era qualificato come manutenzione straordinaria e non comportava modifiche alla sagoma o alle parti strutturali dell'edificio. La Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio aveva espresso parere contrario ritenendo l'intervento incompatibile con l'art. 73, punto 3.2.1, del Regolamento edilizio comunale, poiché riguardava vani privi di destinazione principale. Il dirigente comunale aveva quindi dichiarato inefficace la SCIA ai sensi dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990. La ricorrente ha dedotto violazione del d.P.R. 380/2001, della l. 241/1990, del Regolamento edilizio e del PUG comunale, nonché eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto, contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e incompetenza. In particolare, ha sostenuto che l'art. 73, punto 3.2.1, ammette lucernari e abbaini nei sottotetti per fornire illuminazione e ventilazione naturale, senza subordinare l'intervento alla destinazione abitativa o principale del locale. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione del parere della Commissione, ritenuto privo di autonoma lesività, e la mancata impugnazione di precedenti pareri relativi a progetti di abbaini. Nel merito ha sostenuto che la necessità di illuminazione dovesse essere riferita al solo uso abitativo, richiamando la disciplina regionale sul recupero abitativo dei sottotetti e le definizioni tecniche uniformi. La ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto tempestivamente impugnato il provvedimento direttamente lesivo di inefficacia della SCIA e ammissibile l'impugnazione del parere presupposto. Ha escluso che fosse necessaria l'impugnazione dei precedenti pareri, perché riferiti a progetti diversi di abbaini, strutture sporgenti e soggette a disciplina distinta rispetto ai lucernari, installati direttamente nel piano della copertura. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Secondo il giudice, l'art. 73, punto 3.2.1, del Regolamento edilizio ammette l'inserimento di lucernari o abbaini nei sottotetti per fornire illuminazione e ventilazione naturale, per quanto strettamente necessario all'uso, senza richiedere che il sottotetto abbia destinazione abitativa o principale. Il dato letterale della disposizione non consente di introdurre tale condizione mediante il richiamo alla disciplina regionale sul recupero abitativo dei sottotetti o alle definizioni tecniche uniformi. Poiché il sottotetto era completamente buio e privo di aerazione, l'installazione di due lucernari risultava necessaria per un uso salubre e sicuro anche non abitativo, quale quello di deposito. Il regolamento edilizio, quale fonte normativa secondaria, deve essere interpretato secondo il significato letterale e, trattandosi di disciplina conformativa del diritto di proprietà, è soggetto a stretta interpretazione. Il TAR ha inoltre escluso che l'edificio fosse sottoposto a vincolo tale da imporre il parere della Soprintendenza, rilevando che la stessa amministrazione aveva acquisito soltanto il parere della Commissione comunale per i profili estetici e di decoro urbano. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base del provvedimento comunale dichiarativo dell'inefficacia della SCIA, direttamente lesivo e quindi autonomamente impugnabile.

  • art. 73, punto 3.2.1, Regolamento edilizio del Comune di Bologna

    È ammesso l'inserimento di lucernari o abbaini per fornire illuminazione e ventilazione naturale ai sottotetti, per quanto strettamente necessario all’uso…

    La norma non subordina l'installazione dei lucernari alla destinazione abitativa o principale del sottotetto; consente l'intervento anche in locali non abitabili quando sia necessario a garantire illuminazione e ventilazione funzionali all'uso del locale.

  • art. 69, punto 2.1, Regolamento edilizio del Comune di Bologna

    La disposizione è ritenuta applicabile ai soli abbaini e non ai lucernari; pertanto i precedenti pareri relativi a progetti di abbaini riguardavano interventi diversi e non dovevano essere autonomamente impugnati.

  • art. 1, Primo Protocollo addizionale CEDU

    Il giudice richiama la tutela del diritto di proprietà per affermare che le norme secondarie conformative della proprietà devono essere interpretate restrittivamente.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La ricorrente ne ha chiesto l'applicazione, ma la sentenza non accoglie né esamina tale domanda nel dispositivo.

Massime di principio

  • Una disposizione del regolamento edilizio che ammette l'inserimento di lucernari nei sottotetti per fornire illuminazione e ventilazione naturale, nei limiti di quanto strettamente necessario all'uso, non può essere interpretata nel senso di richiedere la destinazione abitativa o principale del locale se tale condizione non è espressamente prevista dal testo regolamentare.
  • Le norme regolamentari edilizie, in quanto fonti secondarie, devono essere interpretate anzitutto secondo il loro significato letterale; non è consentito all'interprete aggiungere condizioni limitative non desumibili dal testo mediante il richiamo a discipline diverse, quali quelle sul recupero abitativo dei sottotetti o alle definizioni tecniche uniformi.
  • Quando un sottotetto è completamente privo di illuminazione e aerazione naturale, l'installazione di lucernari può risultare strettamente necessaria all'uso del locale anche se questo non è abitabile e ha una destinazione non principale, come quella di deposito.
  • I precedenti pareri amministrativi relativi a un progetto di abbaini non devono essere impugnati per contestare il diniego o l'inefficacia di una SCIA relativa a lucernari, quando i due interventi sono strutturalmente diversi e assoggettati dal regolamento edilizio a discipline distinte.
  • Il provvedimento direttamente lesivo che dichiara l'inefficacia di una SCIA è autonomamente impugnabile insieme agli atti presupposti, compreso il parere della commissione comunale posto a fondamento della decisione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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