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Sentenza

Sentenza n. 320/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 6302/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: d.P.R. di annullamento in autotutela del precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, già ricorrente in primo grado, ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 6302/2024, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento del decreto di concessione della cittadinanza italiana. Ha dedotto: a) violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, difetto di motivazione, motivazione apparente, illogicità e manifesta ingiustizia, sostenendo che il provvedimento si sarebbe limitato a richiamare la vicenda penale relativa alla funzionaria infedele senza indicare il coinvolgimento concreto della sua pratica, la corrispondenza tra la propria posizione e quella oggetto del procedimento penale, né l’influenza della condotta criminosa sull’accertamento dei presupposti per la cittadinanza; b) violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, sviamento, carenza, insufficienza e contraddittorietà dell’istruttoria, contestando che l’inserimento della pratica nel circuito illecito potesse dipendere dall’iniziativa autonoma della funzionaria o di intermediari e sostenendo l’illegittimità dell’imputazione al richiedente di responsabilità per fatti commessi da terzi; c) violazione degli artt. 7, 8, 10-bis, 21-quinquies, 21-octies, comma 2, e 21-nonies della l. n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento, per mancata effettiva interlocuzione e per l’impossibilità di accedere tempestivamente agli atti, con conseguente vanificazione del contraddittorio. L’Amministrazione ha opposto che la pratica era inclusa negli elenchi delle pratiche manipolate, individuate mediante molteplici riscontri investigativi, tra cui intercettazioni e documentazione sequestrata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come atto discrezionale di alta amministrazione, subordinato all’interesse pubblico e alla verifica dell’illesa dignità morale e civile del richiedente, nonché alla prognosi di stabile integrazione nella comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale può verificare il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti, la logicità e ragionevolezza della motivazione e la coerenza dei fatti con la funzione del potere esercitato. Nel caso concreto, la pratica dell’appellante risultava nominativamente compresa tra quelle manipolate dalla funzionaria infedele e tra quelle oggetto dei capi di imputazione, in un contesto definito dalla giurisprudenza della Sezione come comprovato inquinamento dell’iter procedurale. L’illegittimità del decreto di concessione rileva oggettivamente, in quanto il procedimento era viziato da un grave e insanabile deficit istruttorio, senza necessità di dimostrare la partecipazione diretta, la consapevolezza o la colpevolezza del beneficiario. L’estraneità dell’interessato al procedimento penale non impedisce quindi l’annullamento d’ufficio, né consente al giudice di colmare direttamente il deficit istruttorio verificando ex post il possesso dei requisiti per la cittadinanza. Le censure motivazionali, istruttorie e procedimentali sono state ritenute sovrapponibili a quelle già respinte in precedenti decisioni della Sezione. Le spese del grado sono state compensate in ragione della materia trattata e della limitata attività difensiva della parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente giustificato dal comprovato inserimento della pratica tra quelle manipolate.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio.

  • art. 8 l. 241/1990

    Richiamato dall’appellante con riguardo al contenuto della comunicazione di avvio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al contraddittorio procedimentale e al preavviso di rigetto.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato dall’appellante, senza che la decisione ne faccia applicazione decisiva.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    in relazione all’ipotesi di omessa comunicazione di avvio del procedimento [...] esclude il vizio di legittimità ove emerga nel corso del giudizio che il contenuto dispositivo del provvedimento oggetto di gravame non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    Il vizio procedimentale non determina l’illegittimità quando, anche alla luce del giudizio, risulti che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso; il giudice richiama tale principio anche se, nel caso concreto, l’Amministrazione aveva comunque comunicato l’avvio del procedimento.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio è legittimo quando il provvedimento originario sia oggettivamente illegittimo per grave deficit istruttorio e non sia ammissibile la sanatoria di un procedimento la cui definizione sia stata alterata da condotte criminose.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente il richiamo a precedenti conformi nella motivazione della sentenza semplificata o quando la controversia sia sovrapponibile a fattispecie già decise; il Collegio richiama precedenti della Sezione ritenuti del tutto pertinenti.

  • art. 97 Cost.

    Il rispetto della legalità dell’azione amministrativa e del giusto procedimento impedisce di conservare una concessione di cittadinanza formata al di fuori di un’istruttoria regolare.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un atto discrezionale di alta amministrazione, subordinato alla valutazione dell’interesse pubblico, dell’illesa dignità morale e civile del richiedente e della sua stabile integrazione nella comunità nazionale.
  • Nel sindacare la concessione o l’annullamento della cittadinanza, il giudice deve verificare l’adeguatezza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità e ragionevolezza della motivazione e la coerenza dei fatti con la funzione del potere esercitato, senza sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione discrezionale.
  • Quando sia accertato che una pratica di cittadinanza è stata nominativamente coinvolta nella manipolazione illecita del procedimento amministrativo da parte di un funzionario infedele, l’illegittimità del decreto di concessione rileva oggettivamente per il deficit istruttorio, anche se il beneficiario non ha partecipato al reato, non ne era consapevole e non è stato coinvolto nel procedimento penale.
  • L’estraneità del beneficiario alla condotta illecita di terzi non impedisce l’annullamento d’ufficio della concessione quando il procedimento sia stato alterato in modo tale da non consentire una verifica attendibile dei requisiti di cittadinanza; il giudice non può colmare in sede processuale il deficit istruttorio accertando direttamente la sussistenza dei requisiti sostanziali.
  • Non è ammissibile conservare o sanare una concessione della cittadinanza formata attraverso un procedimento gravemente e insanabilmente viziato, poiché l’attribuzione dello status deve derivare da un regolare procedimento amministrativo conforme ai principi di legalità e buon andamento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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