Ordinanza n. 194/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del provvedimento emesso in data 31 dicembre 2025 dalla Prefettura di Firenze – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del cittadino extracomunitario Ahamed Idris (per errore nel provvedimento indicato con il nominativo di Ahammad Parvez) in data 27 aprile 2023 (codice pratica P-FI/L/Q/2023/100886); - del provvedimento emesso in data 31 dicembre 2025 dalla Prefettura di Firenze – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del cittadino extracomunitario Ahammad Parvez in data 27 aprile 2023 (codice pratica P-FI/L/Q/2023/100893); - del provvedimento emesso in data 31 dicembre 2025 dalla Prefettura di Firenze – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del cittadino extracomunitario Ahammad Shakil in data 27 aprile 2023 (codice pratica P-FI/L/Q/2023/100901); - del provvedimento emesso in data 31 dicembre 2025 dalla Prefettura di Firenze – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del cittadino extracomunitario Ahmed Shamim in data 27 aprile 2023 (codice pratica P-FI/L/Q/2023/100914); - del provvedimento emesso in data 31 dicembre 2025 dalla Prefettura di Firenze – Sportello Unico per l’Immigrazione, recante revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del cittadino extracomunitario Hossin Mofajjel in data 27 aprile 2023 (codice pratica P-FI/L/Q/2023/100923);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cinque provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta all'ingresso rilasciati per lavoratori extracomunitari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, cinque provvedimenti del 31 dicembre 2025 con i quali la Prefettura di Firenze – Sportello Unico per l'Immigrazione ha revocato altrettanti nulla osta all'ingresso rilasciati il 27 aprile 2023 in favore di cittadini extracomunitari. Il testo non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma indica che la ricorrente contestava presumibilmente violazioni procedimentali e il superamento di termini legali. In sede cautelare l'amministrazione ha inoltre evidenziato il rilevantissimo numero di istanze di nulla osta progressivamente presentate dalla società.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In base alla valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto non sussistente il fumus boni iuris, escludendo, allo stato degli atti, violazioni procedimentali o superamenti di termini legali da parte dell'amministrazione. Il giudice ha valorizzato anche il rilevantissimo numero di istanze di nulla osta presentate dalla società, come documentato dall'amministrazione. Non ricorrendo quindi i presupposti dell'art. 55 c.p.a., la sospensione è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un apprezzabile fumus boni iuris; in assenza di tale requisito la domanda di sospensione deve essere respinta.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo valuta sommariamente la fondatezza delle censure e può negare la sospensione dell'atto quando il ricorso non presenti il necessario fumus boni iuris.
- L'assenza di violazioni procedimentali o di superamento dei termini legali, apprezzata in sede sommaria, esclude la sussistenza del fumus boni iuris necessario per la tutela cautelare.
- La documentazione amministrativa relativa al numero e alla sequenza delle istanze presentate dal ricorrente può essere valorizzata nella valutazione cautelare della plausibile legittimità dell'azione amministrativa.
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