Cassazione Penale, Sentenza n. 14361/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per bancarotta semplice documentale commessa quale titolare della ditta individuale dichiarata fallita. Il ricorrente deduceva: 1) cessazione dell'attività dal 20/02/2017 con conseguente venuta meno dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili e completezza della documentazione fino a quella data, già depositata al curatore; 2) accordo per depositare la documentazione entro il 20/04/2018 e rilievo che la relazione del curatore è stata depositata il 18/04/2018, quindi senza pregiudizio per i creditori; 3) mancata motivazione adeguata nella determinazione della pena, ritenuta superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la documentazione depositata era incompleta (mancavano scritture obbligatorie, erano stati depositati solo alcuni registri IVA relativi al 2016, alcune fatture e il modello unico 2016) e ciò ha impedito la ricostruzione della consistenza patrimoniale come attestato dal curatore. Ha ricordato che il reato di bancarotta documentale è un reato di pericolo presunto e che l'obbligo di tenuta delle scritture sussiste fino alla formale cancellazione dal registro delle imprese; pertanto la mera cessazione di fatto dell'attività o un accordo privato sul termine di deposito non escludono la responsabilità, soprattutto se la documentazione non è stata effettivamente versata. Sul terzo motivo ha confermato la correttezza della determinazione della pena (9 mesi), ritenendo rispettata la discrezionalità del giudice di merito e sufficiente la motivazione indicante i criteri rilevanti. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2214 cod. civ.
Indica l'obbligo per l'imprenditore di tenere le scritture contabili; la Corte interpreta che tale obbligo permane fino alla formale cancellazione dell'azienda dal registro delle imprese.
art. 33 l. fall.
La relazione del curatore redatta ai sensi dell'art. 33 della legge fallimentare è utilizzata come elemento probatorio; tuttavia la presenza della relazione non esclude la rilevanza dell'incompletezza delle scritture.
art. 132 cod. pen.
Principio generale sulla determinazione della pena; la Corte ricorda che la graduazione della pena è rimessa al giudice di merito nei limiti della legge.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte verifica che il giudice di merito abbia indicato i criteri rilevanti e che la motivazione sia adeguata, anche se attenuata quando la pena è prossima al minimo edittale.
Massime di principio
- Il reato di bancarotta semplice documentale è un reato di pericolo presunto: non è necessario l'effettivo danno ai creditori, basta l'omessa tenuta o il mancato deposito delle scritture richieste dalla legge.
- L'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili sussiste fino alla formale cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese; la mera cessazione di fatto non lo estingue.
- Accordi privati o intese con il curatore sul termine di deposito non escludono la responsabilità penale se la documentazione non viene effettivamente depositata e se rimane incompleta.
- La relazione del curatore che attesta l'impossibilità di ricostruire il patrimonio è elemento rilevante e può sostenere la sussistenza del reato quando la documentazione è incompleta.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in Cassazione la censura sulla congruità della pena è ammissibile solo se emerge un vizio di motivazione o un arbitrio evidente.
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