Cassazione Civile, Ordinanza n. 26428/2022 del 08/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, emesso all'esito di indagini bancarie e recante una ripresa a tassazione per maggior reddito con conseguenti IRPEF e addizionali comunali e regionali. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso rideterminando il reddito, mentre la CTR aveva rigettato l'appello del contribuente, ritenendo: irrilevante il termine di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 perché non vi era stato pvc; valida la notifica dell'avviso; e condivisibile l'accertamento nel merito per mancanza di giustificazioni. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello ex art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) omesso esame di fatto decisivo e, comunque, motivazione contraddittoria/apparente, oltre a violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR ritenuto corretta la notifica nonostante la diversa residenza risultante da documenti; 3) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, per l'esclusione della garanzia del termine dilatorio nei casi di accertamento basato su indagini bancarie.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ravvisando una motivazione meramente apparente nella sentenza della CTR quanto al merito dell'accertamento, perché il giudice di appello si era limitato ad affermazioni generiche e apodittiche sulla mancanza di giustificazioni senza spiegare le ragioni della ritenuta inerenza/irrilevanza delle operazioni bancarie ai fini reddituali. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo: il secondo, per la parte relativa alla motivazione, perché la CTR aveva dato conto in modo sufficiente della tempestività e validità della notifica; per la parte relativa all'omesso esame, perché non ricorrendo una doppia conforme con ragioni di fatto diverse il motivo era inammissibile; inoltre è stata ritenuta corretta l'applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica, valorizzando la consegna dell'atto all'ufficio postale entro il termine decadenziale. Il terzo motivo è stato respinto perché l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 presuppone accesso/ispezione e redazione di un processo verbale di chiusura delle operazioni, circostanze che nel caso mancavano. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Veneto in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico seguito; la sua mancanza o apparenza determina nullità denunciabile in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge invocato per la censura sulla notifica e sull'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma nei limiti della disciplina sulla doppia conforme
art. 12, comma 7, L. 212/2000
«L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza»
la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale post-pvc si applica agli accertamenti preceduti da accesso o ispezione nei locali e dalla redazione del verbale di chiusura; non opera quando tali presupposti mancano
art. 43 d.P.R. 600/1973
ai fini della decadenza occorre guardare alla consegna dell'atto per la notifica o alla spedizione, non alla ricezione, applicandosi la scissione degli effetti della notifica
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione apparente integra violazione dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge
art. 111 Cost., comma 6
impone che la decisione sia sorretta da motivazione effettiva e comprensibile
art. 348-ter c.p.c.
in caso di doppia conforme con identiche ragioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è limitato nei termini previsti dalla norma
art. 54, comma 2, d.l. 83/2012
rende applicabile la disciplina della doppia conforme ai giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limita a formule generiche o apodittiche senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e le prove poste a fondamento della decisione.
- Nei giudizi tributari, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ricorre la "doppia conforme" fondata sulle medesime ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Ai fini del rispetto del termine decadenziale per la notifica di un avviso di accertamento spedito a mezzo posta, rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale o della spedizione, non quella di ricezione da parte del destinatario.
- La garanzia del termine di sessanta giorni ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente presuppone un accesso o un'ispezione nei locali del contribuente e la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni; in mancanza di tali presupposti, la norma non si applica.
- In tema di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, il giudice di merito deve spiegare in modo puntuale perché ritenga non idonee le giustificazioni fornite dal contribuente; una motivazione meramente assertiva non è sufficiente.
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