Sentenza n. 1106/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - degli atti di diffida del comune di Nocera Inferiore del 9/12/2025 e del 16/01/2026; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MANDARA SANTINA il 25\5\2026: - dell’ordinanza dirigenziale n. 8 del 27/3/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffide comunali del 9 dicembre 2025 e del 16 gennaio 2026 e ordinanza dirigenziale n. 8 del 27 marzo 2026, recante l'ordine di messa in sicurezza dell'immobile con avvertimento di esecuzione in danno
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari dell'ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le diffide comunali relative alla messa in sicurezza di costoni rocciosi, deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere, e hanno successivamente impugnato l'ordinanza dirigenziale che ordinava la messa in sicurezza dell'immobile. Nei motivi aggiunti hanno dedotto, tra l'altro, l'incompetenza del dirigente, sostenendo che il provvedimento, per il suo contenuto sostanziale e per il riferimento esclusivo al pericolo per la pubblica e privata incolumità, fosse riconducibile a un'ordinanza contingibile e urgente di competenza del sindaco. Alcuni ricorrenti hanno inoltre contestato la propria legittimazione passiva, invocando la rinuncia all'eredità o l'assenza di un titolo di proprietà sui costoni interessati. Il Comune e il controinteressato indicato nel giudizio hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per la natura endoprocedimentale e non immediatamente lesiva delle diffide, nonché l'inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto, anche potenziale, tra le posizioni dei ricorrenti. È stata inoltre proposta istanza ex art. 116 c.p.a. per l'accesso al contratto di permuta del 1982, nelle more depositato dal Comune.
La decisione
Il TAR ha estromesso dal giudizio il soggetto privato costituito come controinteressato, ritenendo insussistente sia l'elemento formale sia quello sostanziale della controinteressenza: egli non era nominativamente indicato negli atti, salvo un riferimento meramente incidentale, e non traeva dagli stessi un vantaggio diretto e immediato. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché le diffide erano atti preparatori e non immediatamente lesivi, destinati a precedere eventuali provvedimenti sfavorevoli. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo per le censure comuni, ma ha dichiarato inammissibili le sole censure individuali relative al difetto di legittimazione passiva, poiché le diverse posizioni personali dei ricorrenti determinavano un conflitto di interessi, anche potenziale, valutabile ex ante in relazione all'utilità ricavabile dalla sentenza. Nel merito, ha accolto la censura di incompetenza del dirigente: l'ordinanza, pur formalmente dirigenziale, aveva contenuto sostanziale di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 TUEL, essendo fondata esclusivamente sull'esigenza di fronteggiare un pericolo attuale per la pubblica e privata incolumità; tale potere spetta esclusivamente al sindaco. La censura di incompetenza è stata esaminata prioritariamente e ha precluso la cognizione delle ulteriori censure di merito. Sull'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché il Comune aveva depositato il contratto richiesto; il giudizio non può essere esteso a esigenze ostensive ulteriori non previamente dedotte nella richiesta amministrativa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Quando il provvedimento è sostanzialmente diretto a fronteggiare un pericolo attuale per la pubblica e privata incolumità, esso rientra nello schema dell'ordinanza contingibile e urgente e la competenza appartiene al sindaco, non al dirigente.
art. 116 c.p.a.
La cessazione della materia del contendere consegue al deposito del documento richiesto; in sede contenziosa non possono essere introdotte esigenze di accesso ulteriori rispetto a quelle previamente rappresentate all'amministrazione.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e senza opposizione.
Massime di principio
- Le diffide aventi natura meramente preparatoria, dirette a richiamare obblighi preesistenti e ad assegnare un termine per adempiere, non sono immediatamente lesive e non sono autonomamente impugnabili; l'interesse alla tutela sorge con il successivo provvedimento sfavorevole.
- La qualità di controinteressato nel processo amministrativo richiede congiuntamente che il soggetto sia nominativamente indicato o agevolmente individuabile nell'atto impugnato e che vanti un interesse giuridicamente qualificato, diretto e contrario, alla conservazione dell'atto.
- Il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti; il conflitto va valutato ex ante considerando l'utilità che ciascuno può ricavare dalla decisione.
- Quando un ricorso collettivo contiene sia censure comuni sia censure riferibili soltanto ad alcuni ricorrenti e incompatibili con le posizioni degli altri, l'inammissibilità colpisce soltanto le censure non comuni, non l'intero ricorso.
- Il vizio di incompetenza deve essere esaminato prioritariamente, poiché il suo eventuale accoglimento impedisce al giudice di pronunciarsi sulle ulteriori censure sostanziali, spettando all'organo competente la riedizione del potere.
- Un provvedimento formalmente adottato da un dirigente è di competenza del sindaco quando, in base al suo contenuto sostanziale e alla motivazione, è diretto esclusivamente a fronteggiare un pericolo attuale per la pubblica e privata incolumità secondo lo schema dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 TUEL.
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