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Sentenza

Sentenza n. 186/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1264/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 4585/2024), pubblicata in data 21.05.2025, notificata il 28.05.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 436,50.

Giustizia amministrativa202503143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 436,50 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre agli interessi legali richiesti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile notificata al Ministero il 28 maggio 2025. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme liquidate a titolo di capitale e interessi legali, escludendo le spese processuali distratte direttamente in favore dei difensori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il ricorso è stato ritenuto rituale perché la sentenza azionata era munita dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 475 c.p.c., era stata notificata via PEC presso il domicilio reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando la sussistenza del giudicato civile, la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive contro la pubblica amministrazione e l'inerzia ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli a sua volta sessanta giorni per l'esecuzione. Ha escluso un compenso autonomo per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico che svolge funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, in considerazione della serialità delle inottemperanze ministeriali relative al mancato pagamento della retribuzione professionale docente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata può essere utilizzata ai fini dell'ottemperanza quando sia attestata conforme all'originale; la spedizione del titolo in forma esecutiva non è più necessaria a decorrere dalla data indicata nella pronuncia.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., eliminando la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha previsto l'abrogazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato anche prima della proposizione del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso contro una pubblica amministrazione quando un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato e munito dell'attestazione di conformità, non sia stato eseguito; prima della proposizione deve essere decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme liquidate nel titolo, compresi gli interessi legali richiesti dall'interessato, e fissare un termine per l'adempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro un termine prefissato.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
  • La serialità dell'inottemperanza dell'amministrazione a giudicati di condanna al pagamento di somme pubbliche può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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