Cassazione Penale, Sentenza n. 14435/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava alla revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n. SIEP 114/2025 emesso il 9/9/2025 dalla Procura Generale. La difesa contestava principalmente (i) la violazione del rito previsto dall'art. 666 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte d'appello aveva deciso de plano senza fissare né celebrare l'udienza camerale obbligatoria e senza assicurare il contraddittorio con la presenza del difensore e del pubblico ministero; e (ii) la erronea valutazione di merito circa l'eseguibilità della pena, atteso che la Corte di Cassazione, con sentenza del 30/10/2024, aveva annullato senza rinvio alcune posizioni e trasmesso gli atti per la rideterminazione della pena in relazione a capi rilevanti, sicché la pena non sarebbe stata definitivamente determinata e quindi non eseguibile.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso sul primo motivo constatando l'illegittima adozione del provvedimento de plano al di fuori delle ipotesi tassative previste dall'art. 666 cod. proc. pen. e la conseguente nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio (ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.). Per tale motivo ha annullato senza rinvio l'ordinanza di rigetto emessa dalla Corte d'appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Caltanissetta per il prosieguo del procedimento. Il giudizio si è risolto quindi con l'annullamento del provvedimento impugnato; la Cassazione non ha ritenuto necessario decidere ulteriormente sul merito della questione relativa all'eseguibilità definitiva della pena, avendo ritenuto decisiva la nullità procedurale.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Regola il rito ordinario di esecuzione: salvo le ipotesi tassative di manifesta infondatezza o mera riproposizione (comma 2), l'istanza di esecuzione deve essere decisa in udienza camerale con partecipazione del P.M. e con obbligatoria assistenza del difensore; decisioni adottate de plano al di fuori dei casi previsti determinano nullità assoluta.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma che consente l'annullamento per nullità di ordine generale rilevabile in ogni stato e grado; applicata per giustificare l'annullamento senza rinvio del provvedimento adottato in violazione del contraddittorio.
art. 179 cod. proc. pen.
Collegata all'art. 178 per gli effetti dell'annullamento delle nullità generali; utilizzata per disporre l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
art. 624 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa nel secondo motivo (contestazione sulla eseguibilità della pena e sulla necessità di revoca dell'ordine di esecuzione); nel provvedimento di legittimità non è stata data una valutazione decisiva di questa norma, perché la Corte ha deciso la causa sul vizio procedurale relativo all'art. 666.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può decidere de plano una richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione salvo che l'istanza risulti manifestamente infondata o mera riproposizione: altrimenti è obbligatoria la fissazione di un'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti, partecipazione del pubblico ministero e assistenza del difensore; la mancata osservanza genera nullità assoluta.
- La violazione del contraddittorio nella fase di esecuzione (omessa udienza camerale/assenza del difensore nei casi obbligatori) è rilevabile d'ufficio e comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento adottato de plano.
- Se la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio parti della decisione e ha rimesso la determinazione della pena a giudice di rinvio, occorre verificare se la pena è definitivamente determinata prima di disporne l'esecuzione: quando la determinazione definitiva della pena è rimessa a un giudice successivo, l'eseguibilità può essere contestata e richiede un accertamento specifico.
- In pratica, in situazioni analoghe il difensore deve tempestivamente chiedere la revoca all'ufficio che ha emesso l'ordine (Procura Generale) e, in caso di rigetto, proporre immediata istanza al giudice dell'esecuzione chiedendo la fissazione dell'udienza camerale e la partecipazione del P.M.; la mancata celebrazione dell'udienza legittima il ricorso per cassazione per violazione del principio del contraddittorio.
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