Sentenza n. 3457/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV Ter, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sull’istanza di accesso e liquidato in euro 500,00 le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva proposto davanti al TAR domanda di annullamento o declaratoria di illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso alla documentazione contenuta in un fascicolo di condono edilizio, nonché domanda di accertamento del diritto di accesso. L’amministrazione aveva osteso la documentazione solo dopo la proposizione del ricorso e tardivamente; il TAR aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ponendo le spese a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, ma liquidandole in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato. L’appello riguardava esclusivamente il capo sulle spese. L’appellante ha dedotto che la liquidazione fosse inferiore ai minimi derivanti dai parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, e che il TAR non avesse fornito alcuna motivazione idonea a giustificare lo scostamento dai valori tabellari minimi. Ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione alle spese del grado d’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha rilevato che la quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale. In materia di parametri forensi, il giudice deve rispettare le soglie minime risultanti dalla disciplina vigente, anche tenendo conto delle riduzioni consentite, e non può scendere al di sotto di esse senza un’adeguata giustificazione nei casi eccezionali previsti dalla normativa. Poiché la somma di euro 500,00 risultava inferiore ai valori applicabili allo scaglione di riferimento e la sentenza non indicava ragioni giustificative dello scostamento, il Collegio ha rideterminato in euro 1.000,00 le spese del primo grado, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Roma Capitale è stata inoltre condannata alle spese dell’appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori e contributo unificato, secondo il principio di soccombenza.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati; il giudice deve utilizzarli come riferimento e non può determinare compensi inferiori alle soglie minime applicabili senza adeguata giustificazione nei casi eccezionali previsti.
d.m. n. 147 del 2022
Ha modificato i parametri forensi e individua, per lo scaglione di valore considerato, valori tabellari e limiti minimi di riduzione rilevanti per la liquidazione giudiziale delle spese.
art. 4, comma 4, d.m. n. 147 del 2022
Consente la riduzione dei valori parametrici entro i limiti stabiliti, senza tuttavia autorizzare una liquidazione al di sotto delle soglie minime previste.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può condurre all’attribuzione di somme meramente simboliche o incompatibili con il decoro professionale dell’attività difensiva.
- Quando il giudice liquida le spese in applicazione del principio di soccombenza, è tenuto a rispettare i parametri forensi e le soglie minime applicabili, anche dopo aver operato le riduzioni consentite dalla disciplina vigente.
- Lo scostamento dai parametri e, in particolare, la liquidazione al di sotto delle soglie minime, è ammissibile soltanto nei casi eccezionali previsti dalla normativa e deve essere sorretto da un’adeguata motivazione.
- Se il giudizio di accesso diviene improcedibile o si conclude con cessazione della materia del contendere perché l’amministrazione soddisfa tardivamente la pretesa dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione.
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