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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29438/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto da un imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste. L'unico motivo censurava l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 4 dell'imputazione. La difesa sosteneva, in sostanza, che il fatto dovesse essere riqualificato in una diversa fattispecie, evocando il furto e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza si limitava a riprodurre profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito, senza una critica specifica e argomentata delle ragioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il testo non consente di individuare con precisione il reato contestato al capo 4, se non che la difesa chiedeva una riqualificazione verso furto o esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    dichiarata l'inammissibilità del ricorso ... condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ... nonché ... al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma ...

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non è dovuta solo quando sia ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivate come infondate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo critico con la sentenza impugnata.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge in tema di qualificazione giuridica del fatto deve contenere una critica specifica delle ragioni poste a base della decisione impugnata; la mera reiterazione di tesi difensive già respinte non integra un motivo deducibile in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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